giovedì 24 aprile 2025

Tutela dell’unità familiare e carta di soggiorno per ex coniuge: la nozione estensiva di “familiare” alla luce della sentenza del Tribunale di Bologna del 2 ottobre 2024

 

Tutela dell’unità familiare e carta di soggiorno per ex coniuge: la nozione estensiva di “familiare” alla luce della sentenza del Tribunale di Bologna del 2 ottobre 2024

Avv. Fabio Loscerbo
Foro di Bologna

La sentenza del Tribunale di Bologna del 2 ottobre 2024 affronta un tema giuridico di particolare attualità e rilievo: la possibilità di riconoscere il diritto al rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea anche in favore dell’ex coniuge che versi in una condizione di grave vulnerabilità e riceva assistenza stabile e continuativa da parte del cittadino UE.

Il caso

Il ricorrente, cittadino straniero residente in Italia dal 1989, aveva contratto matrimonio con una cittadina dell’Unione europea, con la quale aveva avuto due figli. In seguito al divorzio, era sopravvenuta una grave condizione di invalidità, con l’insorgenza di patologie altamente debilitanti. In tale contesto, il rapporto con l’ex moglie si era trasformato nuovamente in una relazione stabile di convivenza e assistenza, in cui la donna rappresentava l’unico supporto economico e materiale del ricorrente.

A fronte di una situazione di evidente dipendenza, il cittadino straniero presentava istanza per il rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 30/2007. La Questura, tuttavia, rigettava la richiesta, ritenendola irricevibile per insussistenza del rapporto di coniugio.

Il quadro normativo e giurisprudenziale

Il Tribunale di Bologna, con un’accurata ricostruzione del quadro normativo nazionale ed eurounitario, ha riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del titolo di soggiorno, valorizzando una lettura estensiva e costituzionalmente orientata dell’art. 3, comma 2, della Direttiva 2004/38/CE e del corrispondente art. 3 del D.Lgs. 30/2007.

Secondo tali norme, gli Stati membri devono “agevolare” l’ingresso e il soggiorno di ogni altro familiare che non rientri nella definizione ristretta dell’art. 2, ma che conviva con il cittadino UE o sia da questi assistito per gravi motivi di salute.

Richiamando il fondamentale considerando n. 6 della direttiva, che sancisce l’obiettivo di “preservare l’unità della famiglia in senso più ampio”, il Tribunale ha fatto leva sul principio dell’interpretazione funzionale e teleologica del diritto dell’Unione, avvalorata anche dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, causa C-22/21 (SRS) del 15 settembre 2022.

La nozione ampia di “familiare”

La Corte di Giustizia ha chiarito che rientra nella categoria di cui all’art. 3, comma 2, chi intrattenga un rapporto di dipendenza stabile e personale con il cittadino UE, sviluppatosi in un contesto familiare e non meramente convivenziale. Non rileva, in altri termini, la qualifica giuridica del legame, quanto piuttosto la concretezza della relazione di assistenza e coesione domestica.

Il Tribunale di Bologna, sulla base di questa autorevole interpretazione, ha dunque riconosciuto il diritto del ricorrente alla carta di soggiorno, ribadendo che la convivenza e l’assistenza ricevuta dall’ex coniuge costituiscono requisiti sufficienti, alla luce della ratio della normativa UE, finalizzata alla protezione della vita familiare anche in situazioni atipiche e vulnerabili.

Conclusioni

La decisione si inserisce in una progressiva evoluzione giurisprudenziale volta a superare l’approccio formalistico alla nozione di “familiare” nei rapporti tra cittadini di Paesi terzi e cittadini dell’Unione. Essa afferma con forza un principio di solidarietà familiare sostanziale, che tiene conto delle reali dinamiche affettive, assistenziali e sociali all’interno del nucleo, anche al di fuori del vincolo coniugale.

In un contesto normativo che richiede flessibilità e attenzione ai diritti fondamentali della persona, la pronuncia del Tribunale di Bologna merita di essere segnalata per la capacità di coniugare legalità, umanità e tutela della dignità individuale.

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New on TikTok: Seasonal Work Permit and Right to be Heard: Italian Administrative Court Annuls Police Decision Welcome to a new episode of the podcast “Immigration Law”. I am Attorney Fabio Loscerbo, and today we discuss an important decision of the Italian administrative court concerning seasonal work permits and the right of a foreign national to participate in the administrative procedure. I am referring to the judgment of the Regional Administrative Court for the Marche Region (TAR Marche), Section II, number 292 of 2026, issued in case number 137 of 2026 and published on March 4, 2026. The case concerns a foreign national who entered Italy legally with a seasonal work visa valid for 270 days. However, once in Italy, he was unable to sign the residence contract with the employer indicated in the work authorization. For this reason, the Police Headquarters declared inadmissible the application for a residence permit for subordinate work – pending employment, arguing that the failure to establish the employment relationship automatically prevented the issuance of a residence permit. The Administrative Court did not agree with this approach. The central issue of the decision concerns the lack of prior notice of rejection required by Article 10-bis of Law No. 241 of 1990, which governs administrative procedures in Italy. According to the court, when a public administration intends to adopt a negative decision, such as the denial of a residence permit, it must first inform the applicant of the reasons that could lead to the rejection of the request. This notice allows the applicant to submit observations or additional documents in order to defend their position. In this case, that procedural guarantee was not respected. The declaration of inadmissibility had, in practice, the same effect as a denial of the residence permit, but without allowing the applicant to participate in the administrative process and provide explanations. For this reason, the TAR Marche upheld the appeal and annulled the decision of the Police Headquarters. At the same time, the court clarified that it did not rule on the merits of the residence permit itself. The administration must now re-examine the case following the correct procedural rules. This judgment confirms an important principle of administrative law: even in immigration procedures, the right to participate in the administrative process and to be heard before a negative decision is taken is a fundamental guarantee. Thank you for listening to this episode of the podcast “Immigration Law”. I am Attorney Fabio Loscerbo, and I will see you in the next episode.

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