venerdì 18 luglio 2025

Permesso per attesa occupazione: il TAR Molise accoglie il ricorso e annulla la revoca del visto per manifesta illegittimità amministrativa Nota a TAR Molise, Sez. I, sentenza n. 213/2025, R.G. n. 40/2025, emessa in data 18 giugno 2025 Avv. Fabio Loscerbo

 Permesso per attesa occupazione: il TAR Molise accoglie il ricorso e annulla la revoca del visto per manifesta illegittimità amministrativa

Nota a TAR Molise, Sez. I, sentenza n. 213/2025, R.G. n. 40/2025, emessa in data 18 giugno 2025
Avv. Fabio Loscerbo

Con la sentenza n. 213/2025, pubblicata il 7 luglio 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise ha accolto il ricorso contro il silenzio serbato dalla Prefettura di Isernia in merito all’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione e ha annullato i provvedimenti di revoca del visto d’ingresso e di archiviazione della pratica. La decisione si distingue per la puntuale ricostruzione di una vicenda amministrativa fortemente viziata da abusi procedurali, incoerenze logiche e disparità di trattamento.

I fatti

Dopo il rilascio di un nulla osta per lavoro subordinato, lo straniero è entrato regolarmente in Italia, ma la società che ne aveva promosso l’assunzione si è resa indisponibile. In forza della circolare del Ministero dell’Interno del 20 agosto 2007, lo straniero ha diritto a chiedere un permesso per attesa occupazione. È stata presentata una prima istanza alla Questura, seguita da una seconda domanda alla Prefettura per comunicare la disponibilità a un nuovo impiego. Nonostante ciò, l’Amministrazione è rimasta silente e — come emerso solo nel corso del giudizio — aveva già proceduto ad archiviare la pratica e revocare il visto d’ingresso, addirittura prima che l’interessato entrasse nel territorio nazionale.

La decisione del TAR

Il Collegio ha censurato la condotta dell’Amministrazione sotto diversi profili. In primo luogo, i provvedimenti contestati risultavano mai formalizzati né notificati, ma solo desunti da semplici annotazioni informatiche interne, prive di valore provvedimentale. In secondo luogo, la revoca del visto e l’archiviazione risultavano temporalmente antecedenti all’ingresso in Italia e alla presentazione delle istanze, dimostrando un’azione amministrativa del tutto arbitraria.

Ulteriore elemento di gravità è stato individuato nella disparità di trattamento: a fronte di situazioni identiche, altri lavoratori stranieri provenienti dallo stesso datore di lavoro erano stati convocati e regolarizzati, mentre in questo caso l’irragionevole archiviazione è stata motivata con l’irreperibilità, benché l’interessato non fosse ancora presente sul territorio nazionale.

Il TAR ha dunque annullato gli atti, accertando l’illegittimità del silenzio e ordinando alla Prefettura di adottare un provvedimento espresso entro 40 giorni, nominando un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Considerazioni conclusive

La sentenza riafferma il principio secondo cui l’attività amministrativa deve essere sorretta da atti formali, motivati e trasparenti. L’utilizzo di sistemi informatici non può surrogare l’obbligo di adottare provvedimenti secondo legge, né giustificare archiviazioni o revoche fondate su presunzioni o automatismi.

In ambito migratorio, il rispetto del diritto al soggiorno e alla difesa assume valore ancora più rilevante, poiché incide direttamente su diritti fondamentali. Il giudice amministrativo ha opportunamente evidenziato che ogni richiesta deve essere valutata nel merito, anche alla luce di elementi sopravvenuti come la disponibilità a nuova occupazione, e che l’inerzia dell’Amministrazione, specie se fondata su presupposti erronei, costituisce una violazione intollerabile del principio di buon andamento.

Avv. Fabio Loscerbo

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New on TikTok: إلغاء تصريح الإقامة طويلة الأمد: المحكمة تؤكد خطورة الشخص لكنها تلزم الإدارة بدراسة منح تصريح آخر مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوتشيربو. نتناول اليوم حكماً مهماً صادراً عن المحكمة الإدارية الإقليمية لإميليا-رومانيا، الدائرة الأولى، بتاريخ 26 فبراير 2026، والمتعلق بقضية مسجلة في السجل العام برقم 58 لسنة 2026. تتعلق القضية بإلغاء تصريح الإقامة الأوروبي للمقيمين لفترة طويلة من قبل شرطة بولونيا، استناداً إلى تقييم يفيد بوجود خطورة اجتماعية بسبب أحكام جنائية نهائية صدرت بحق المعني، تتعلق بوقائع ذات طابع خطير. أكدت المحكمة مبدأً أساسياً: لا يجوز أن يكون إلغاء تصريح الإقامة طويلة الأمد إجراءً تلقائياً. فالمادة 9 من قانون الهجرة الإيطالي تشترط تقييماً فعلياً وحالياً وشخصياً لمدى خطورة الشخص. كما يجب على الإدارة أن تأخذ في الاعتبار مدة الإقامة في إيطاليا ومدى الاندماج الاجتماعي والأسري والمهني. وفي هذه القضية، رأت المحكمة أن الإدارة قامت بتقييم فعلي، ولم تكتفِ بالإشارة إلى الأحكام الجنائية، بل حللت خطورة الأفعال وتأثيرها على الحقوق الأساسية وشخصية المعني بالأمر. ولهذا السبب اعتُبر قرار الإلغاء مشروعاً من حيث تقييم الخطورة. لكن هناك نقطة حاسمة. تنص المادة 9، الفقرة 9، من قانون الهجرة على أنه إذا تم إلغاء تصريح الإقامة طويلة الأمد ولم يُتخذ قرار بالطرد، فيجب منح الشخص تصريح إقامة من نوع آخر وفقاً لأحكام القانون. وفي هذه الحالة، لم تقم الإدارة بأي تقييم بخصوص هذه المسألة. لذلك قبلت المحكمة الطعن جزئياً، وألغت القرار فقط في الجزء المتعلق بعدم دراسة إمكانية منح تصريح إقامة بديل. ويتعين على الإدارة الآن إعادة النظر في الملف وتقييم الوضع الحالي للشخص بشكل شامل. الرسالة واضحة: حماية النظام العام أولوية مشروعة، لكن الإدارة ملزمة بتطبيق القانون بالكامل. إلغاء تصريح الإقامة لا يعني ترك الشخص في فراغ قانوني. فإذا لم يُتخذ قرار بالطرد، يجب إجراء تقييم جديد لنوع الإقامة الممكنة. نلتقي في الحلقة القادمة من بودكاست قانون الهجرة.

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