giovedì 17 luglio 2025

Permesso di soggiorno negato senza contraddittorio: il TAR Sardegna annulla per omessa prova del preavviso di rigetto Nota a TAR Sardegna, Sez. II, sentenza n. 242/2025, R.G. n. 699/2024, del 12 marzo 2025 Avv. Fabio Loscerbo

 Permesso di soggiorno negato senza contraddittorio: il TAR Sardegna annulla per omessa prova del preavviso di rigetto

Nota a TAR Sardegna, Sez. II, sentenza n. 242/2025, R.G. n. 699/2024, del 12 marzo 2025
Avv. Fabio Loscerbo

Con sentenza n. 242/2025, pronunciata il 12 marzo 2025 e pubblicata il 17 marzo 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso proposto da un cittadino straniero avverso il provvedimento della Questura di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, annullandolo per vizio procedurale rilevante: la mancata prova della notifica del preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990.

I fatti

Il ricorrente, cittadino marocchino, già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, aveva chiesto nel 2020 il rilascio del permesso di lungo periodo. Dopo essere uscito dal territorio nazionale nel 2021 e aver ottenuto nel 2022 un diniego al visto di reingresso dal Consolato d’Italia in Marocco (oggetto di separato contenzioso presso il TAR Lazio), la Questura aveva avviato il procedimento conclusosi con il provvedimento negativo impugnato, fondato sul combinato disposto dell’art. 13, comma 4, del d.P.R. 394/1999 e dell’art. 19, comma 7, lett. d), del d.lgs. 286/1998.

Il preavviso di rigetto, datato 16 dicembre 2022, sarebbe stato trasmesso al Consolato generale per la notifica, ma nel giudizio amministrativo l’Amministrazione non è riuscita a fornire prova della sua effettiva comunicazione all’interessato, neppure a seguito della specifica richiesta istruttoria formulata dal Collegio.

La decisione

Il TAR ha rilevato come la mancata dimostrazione della notifica del preavviso di rigetto integri un vizio procedurale non sanabile, che comporta l’annullamento del provvedimento impugnato. Non si tratta, infatti, di una mera omessa comunicazione di avvio del procedimento (oggi meno incisiva a seguito della modifica dell’art. 21-octies, l. 241/1990), ma di un vizio afferente alla partecipazione al procedimento, la cui violazione è insanabile quando incide su procedimenti ad elevato contenuto discrezionale.

Il Collegio ha richiamato consolidati orientamenti del Consiglio di Stato (sent. n. 3121/2023, n. 2072/2023, n. 629/2021, n. 6378/2020), secondo cui il preavviso di rigetto assume un rilievo rafforzato in materia di immigrazione, per via del necessario bilanciamento tra sicurezza pubblica e tutela dei diritti fondamentali dello straniero.

Non potendo l’Amministrazione dimostrare la notifica dell’atto endoprocedimentale, il TAR ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento lesivo, e disponendo la compensazione delle spese per la complessità del caso, che ha coinvolto più autorità in ambito nazionale ed estero.

Considerazioni conclusive

La sentenza si inserisce nel solco di un orientamento garantista volto a rafforzare le garanzie partecipative nei procedimenti amministrativi che incidono sul diritto fondamentale al soggiorno. In particolare, essa riafferma con nettezza il principio secondo cui la prova della notifica del preavviso di rigetto è elemento imprescindibile della legittimità del procedimento.

Il messaggio che il giudice amministrativo trasmette è chiaro: il rispetto del contraddittorio procedimentale non può essere surrogato da mere presunzioni o dichiarazioni formali, specie in ambiti – come quello dell’immigrazione – in cui sono in gioco diritti fondamentali e delicate esigenze di tutela della persona.

Avv. Fabio Loscerbo

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