mercoledì 23 luglio 2025

Revoca del permesso di lungo soggiorno e falsità del contratto di locazione: il TAR Toscana chiarisce i limiti dell’accertamento amministrativo Nota a TAR Toscana, Sez. II, sentenza n. 1363/2025, R.G. n. 1889/2024, emessa l’8 luglio 2025 e pubblicata il 14 luglio 2025

 Revoca del permesso di lungo soggiorno e falsità del contratto di locazione: il TAR Toscana chiarisce i limiti dell’accertamento amministrativo

Nota a TAR Toscana, Sez. II, sentenza n. 1363/2025, R.G. n. 1889/2024, emessa l’8 luglio 2025 e pubblicata il 14 luglio 2025

Con la sentenza in oggetto, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha respinto il ricorso presentato avverso il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, adottato dalla Questura di Grosseto.

1. I fatti di causa

Il ricorrente aveva ricevuto, in data 23 agosto 2024, la notifica del decreto di rigetto dell’istanza di aggiornamento del permesso e contestuale revoca del titolo di soggiorno. L’atto si fondava su un sequestro penale disposto in pari data dalla Squadra Mobile, relativo a un contratto di locazione che l’Amministrazione riteneva falso, poiché la locatrice aveva dichiarato di non aver mai stipulato il contratto in questione, sebbene la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate risultasse formalmente regolare.

Il ricorrente, pur insistendo sull’infondatezza dell’addebito e sulla necessità di un accertamento penale per stabilire l’eventuale responsabilità, non ha fornito in giudizio elementi utili a comprovare la reale disponibilità dell’alloggio dichiarato.

2. Le motivazioni del rigetto

Il TAR ha ritenuto legittima la revoca del titolo in base a quanto previsto dall’art. 16, comma 2, del D.P.R. n. 394/1999, il quale impone al richiedente di indicare il luogo di residenza. In assenza di prova circa l’effettiva disponibilità dell’immobile, e in presenza di fondati elementi indiziari (tra cui il sequestro del contratto per presunta falsità), l’Amministrazione ha esercitato un potere discrezionale congruamente motivato.

Non è rilevante, ai fini del giudizio amministrativo, l’eventuale accertamento penale sulla consapevolezza della falsità, dal momento che ciò che assume rilevanza è la non veridicità dell’indicazione fornita, che incide direttamente sulla legittimità del soggiorno.

3. La decisione del Collegio

Il Collegio ha confermato la legittimità dell’operato della Questura, sottolineando che il ricorrente non ha dimostrato di aver avuto realmente la disponibilità dell’alloggio e che la contestazione penale non sospende né inficia l’efficacia del provvedimento amministrativo. Le spese sono state compensate, tenuto conto della particolarità della vicenda.

Osservazioni conclusive

La pronuncia si colloca nell’alveo di una giurisprudenza sempre più rigorosa nel valutare la regolarità dei requisiti documentali a sostegno delle istanze di soggiorno, in particolare in presenza di elementi sospetti che possono minare l’affidabilità del richiedente. La sentenza ricorda come l’onere probatorio circa la veridicità della documentazione prodotta gravi interamente sullo straniero e che la disponibilità dell’alloggio non è un requisito meramente formale, bensì sostanziale, che deve essere effettivamente dimostrato.

Avv. Fabio Loscerbo

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New on TikTok: إلغاء تصريح الإقامة طويلة الأمد: المحكمة تؤكد خطورة الشخص لكنها تلزم الإدارة بدراسة منح تصريح آخر مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوتشيربو. نتناول اليوم حكماً مهماً صادراً عن المحكمة الإدارية الإقليمية لإميليا-رومانيا، الدائرة الأولى، بتاريخ 26 فبراير 2026، والمتعلق بقضية مسجلة في السجل العام برقم 58 لسنة 2026. تتعلق القضية بإلغاء تصريح الإقامة الأوروبي للمقيمين لفترة طويلة من قبل شرطة بولونيا، استناداً إلى تقييم يفيد بوجود خطورة اجتماعية بسبب أحكام جنائية نهائية صدرت بحق المعني، تتعلق بوقائع ذات طابع خطير. أكدت المحكمة مبدأً أساسياً: لا يجوز أن يكون إلغاء تصريح الإقامة طويلة الأمد إجراءً تلقائياً. فالمادة 9 من قانون الهجرة الإيطالي تشترط تقييماً فعلياً وحالياً وشخصياً لمدى خطورة الشخص. كما يجب على الإدارة أن تأخذ في الاعتبار مدة الإقامة في إيطاليا ومدى الاندماج الاجتماعي والأسري والمهني. وفي هذه القضية، رأت المحكمة أن الإدارة قامت بتقييم فعلي، ولم تكتفِ بالإشارة إلى الأحكام الجنائية، بل حللت خطورة الأفعال وتأثيرها على الحقوق الأساسية وشخصية المعني بالأمر. ولهذا السبب اعتُبر قرار الإلغاء مشروعاً من حيث تقييم الخطورة. لكن هناك نقطة حاسمة. تنص المادة 9، الفقرة 9، من قانون الهجرة على أنه إذا تم إلغاء تصريح الإقامة طويلة الأمد ولم يُتخذ قرار بالطرد، فيجب منح الشخص تصريح إقامة من نوع آخر وفقاً لأحكام القانون. وفي هذه الحالة، لم تقم الإدارة بأي تقييم بخصوص هذه المسألة. لذلك قبلت المحكمة الطعن جزئياً، وألغت القرار فقط في الجزء المتعلق بعدم دراسة إمكانية منح تصريح إقامة بديل. ويتعين على الإدارة الآن إعادة النظر في الملف وتقييم الوضع الحالي للشخص بشكل شامل. الرسالة واضحة: حماية النظام العام أولوية مشروعة، لكن الإدارة ملزمة بتطبيق القانون بالكامل. إلغاء تصريح الإقامة لا يعني ترك الشخص في فراغ قانوني. فإذا لم يُتخذ قرار بالطرد، يجب إجراء تقييم جديد لنوع الإقامة الممكنة. نلتقي في الحلقة القادمة من بودكاست قانون الهجرة.

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