lunedì 22 giugno 2026

Nulla osta al lavoro subordinato e continuità del rapporto con il datore di lavoro nella conversione del permesso di soggiorno: osservazioni a margine della sentenza del TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 21 maggio 2026, numero 934

 Nulla osta al lavoro subordinato e continuità del rapporto con il datore di lavoro nella conversione del permesso di soggiorno: osservazioni a margine della sentenza del TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 21 maggio 2026, numero 934

Abstract

La sentenza del TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sezione Prima, pubblicata il 21 maggio 2026, affronta il tema della conversione del permesso di soggiorno da tirocinio a lavoro subordinato e del rapporto tra nulla osta, contratto di soggiorno e datore di lavoro. Il provvedimento si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale volto a garantire la coerenza della sequenza procedimentale prevista dal Testo Unico Immigrazione. La decisione offre l’occasione per riflettere sulla natura giuridica del nulla osta e sui limiti alla mobilità lavorativa dello straniero nella fase iniziale del percorso amministrativo di regolarizzazione.

La decisione del TAR Emilia-Romagna

Con sentenza pubblicata il 21 maggio 2026, il TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sezione Prima, ha rigettato il ricorso proposto da un cittadino straniero avverso il provvedimento della Questura di Forlì che aveva dichiarato irricevibile la domanda di conversione del permesso di soggiorno da tirocinio a lavoro subordinato.

Nel caso esaminato dal Collegio, il ricorrente aveva ottenuto il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno tramite uno specifico datore di lavoro e aveva successivamente sottoscritto il contratto di soggiorno dinanzi allo Sportello Unico per l’Immigrazione. Tuttavia, il rapporto lavorativo originariamente programmato non era mai stato concretamente avviato. Successivamente, il lavoratore aveva instaurato un diverso rapporto di lavoro con altra società.

La Questura aveva pertanto ritenuto irricevibile la domanda di conversione, evidenziando la mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore che aveva promosso la procedura amministrativa e sottoscritto il contratto di soggiorno.

Il principio della continuità procedimentale

La pronuncia si fonda sull’idea che il sistema delineato dal decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, richieda una sostanziale continuità tra il soggetto che richiede il nulla osta, la sottoscrizione del contratto di soggiorno e l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa.

Secondo il TAR, infatti, il datore di lavoro che avvia la procedura deve coincidere, almeno nella fase iniziale, con il soggetto che procede all’effettiva assunzione del lavoratore straniero.

La sentenza richiama sul punto precedenti orientamenti amministrativi e giurisprudenziali, tra cui TAR Puglia Bari, Sezione Terza, 4 aprile 2024, numero 407, nonché Consiglio di Stato, Sezione Terza, 15 settembre 2022, numero 8006.

Particolarmente significativa appare la ricostruzione della sequenza procedimentale operata dal Collegio, che individua una concatenazione necessaria tra decreto flussi, richiesta di nulla osta, rilascio del visto, sottoscrizione dell’accordo di integrazione, contratto di soggiorno e rilascio del permesso di soggiorno.

La funzione del nulla osta nel sistema migratorio

La pronuncia conferma una lettura del nulla osta non come semplice autorizzazione astratta all’ingresso o alla permanenza lavorativa, ma come atto strettamente collegato a una specifica proposta occupazionale.

In tale prospettiva, il nulla osta non viene considerato autonomamente trasferibile a rapporti di lavoro differenti, almeno nella fase genetica della procedura amministrativa. La ratio individuata dal TAR è quella di prevenire utilizzi distorti del sistema, evitando che procedure formalmente corrette possano essere utilizzate per finalità diverse rispetto a quelle dichiarate.

Si tratta di una impostazione coerente con la struttura storica del sistema delineato dal Testo Unico Immigrazione, costruito originariamente attorno alla centralità della chiamata nominativa del lavoratore straniero e alla programmazione quantitativa dei flussi di ingresso.

Le criticità applicative

La decisione pone tuttavia alcune questioni di rilievo pratico.

Nel mercato del lavoro contemporaneo, caratterizzato da elevata mobilità occupazionale, precarietà contrattuale e frequenti mutamenti organizzativi, la rigidità del collegamento tra nulla osta e specifico datore di lavoro rischia di produrre conseguenze particolarmente gravose per il lavoratore straniero.

Non può infatti escludersi che il mancato perfezionamento del primo rapporto lavorativo dipenda da circostanze non imputabili al lavoratore, quali crisi aziendali, rinunce del datore di lavoro o sopravvenute impossibilità organizzative.

La stessa sentenza sembra indirettamente lasciare aperto uno spazio interpretativo in tal senso, laddove sottolinea che il ricorrente non aveva fornito alcuna spiegazione concreta in ordine alle ragioni della mancata instaurazione del rapporto originario.

Proprio questo passaggio potrebbe assumere rilevanza decisiva in futuri contenziosi, nei quali il lavoratore riesca invece a documentare puntualmente le cause del mutamento occupazionale e la continuità sostanziale del proprio percorso di integrazione lavorativa.

Conclusioni

La sentenza del TAR Emilia-Romagna conferma l’orientamento restrittivo della giurisprudenza amministrativa in materia di conversione del permesso di soggiorno collegata al nulla osta per lavoro subordinato.

Il principio affermato dal Collegio valorizza la coerenza della sequenza procedimentale prevista dal sistema migratorio italiano e ribadisce il legame funzionale tra datore di lavoro richiedente e instaurazione effettiva del rapporto di lavoro.

Resta tuttavia aperta la questione relativa alla possibilità di valorizzare, in chiave maggiormente sostanziale, l’effettiva integrazione lavorativa dello straniero e le concrete ragioni che possono giustificare il mutamento del datore di lavoro nel corso della procedura amministrativa.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

Work Permit Clearance and Change of Employer


 

El Tribunal de Bolonia confirma la protección especial a pesar del Decreto Cutro

 

El Tribunal de Bolonia confirma la protección especial a pesar del Decreto Cutro

Bolonia, Italia – Dos importantes resoluciones dictadas por el Tribunal de Bolonia el 22 de mayo de 2026 confirman que los ciudadanos extranjeros que han construido una vida real en Italia todavía pueden obtener un permiso de residencia por protección especial, a pesar de las restricciones introducidas por el denominado Decreto Cutro.

Los casos se referían a dos ciudadanos marroquíes cuyas solicitudes de protección internacional habían sido rechazadas por la Comisión Territorial. Sin embargo, tras examinar los expedientes, el Tribunal concluyó que ambos solicitantes habían desarrollado en Italia vínculos sociales, laborales y personales suficientemente sólidos como para que su expulsión constituyera una vulneración desproporcionada de sus derechos fundamentales.

La importancia de estas decisiones radica especialmente en que se apoyan en la sentencia n.º 13309 dictada el 11 de noviembre de 2025 por el Tribunal Supremo italiano. En dicha resolución, la máxima instancia judicial aclaró que las reformas legislativas aprobadas en 2023 no eliminaron la protección de la vida privada y familiar garantizada por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Según el Tribunal de Bolonia, el marco jurídico resultante del Decreto Cutro debe seguir interpretándose a la luz de las obligaciones constitucionales e internacionales de Italia. En consecuencia, las autoridades administrativas y judiciales continúan obligadas a evaluar si la expulsión de una persona supondría una injerencia desproporcionada en la vida privada y familiar que ha construido en territorio italiano.

En el primer procedimiento, los jueces valoraron varios años de trabajo continuado en el sector de la construcción, la disponibilidad de una vivienda independiente y la obtención del permiso de conducir italiano. En el segundo caso, consideraron especialmente relevante la existencia de un contrato de trabajo indefinido, la asistencia a cursos de lengua italiana, la estabilidad residencial y la ausencia de antecedentes penales.

El Tribunal recuerda que la integración no puede medirse únicamente a través del empleo. La evaluación debe abarcar el conjunto del proyecto de vida desarrollado por la persona, teniendo en cuenta las relaciones sociales establecidas, la autonomía económica alcanzada, la participación en la comunidad y el respeto de las normas del país de acogida.

Al reconocer el derecho de ambos solicitantes a obtener un permiso de residencia por protección especial, el Tribunal de Bolonia confirma que la integración sigue siendo un elemento fundamental del derecho de inmigración italiano, incluso después de las reformas introducidas por el Decreto Cutro.

Estas resoluciones podrían influir significativamente en numerosos procedimientos todavía pendientes ante los tribunales italianos, especialmente en aquellos casos que afectan a extranjeros que han desarrollado fuertes vínculos con la sociedad italiana durante su permanencia en el país.

Mientras los tribunales continúan definiendo el alcance de las reformas de 2023, estas decisiones demuestran que los principios constitucionales y la protección de los derechos fundamentales siguen ocupando un lugar central en el examen de las solicitudes de protección especial.

Avv. Fabio Loscerbo

ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

New on TikTok: Trainee Residence Permit: Can the Authorities Reject It Because of Their Own Delay? Welcome to a new episode of the Immigration Law podcast. I am Attorney Fabio Loscerbo. Today we are discussing the Italian residence permit for trainees, by examining an important judgment of the Regional Administrative Court for Emilia-Romagna, published on 29 June 2026, issued in General Register case number 632 of 2026. The case concerns a foreign national who lawfully entered Italy with a visa for study and vocational training. He promptly applied for the residence permit provided for under Article 39-bis of the Italian Immigration Act. The training programme was successfully completed and, shortly afterwards, he even obtained a permanent employment contract. Despite these circumstances, the Bologna Police Headquarters rejected his application. The reasons for the refusal were rather unusual. The authorities argued that the training programme had already ended and that the applicant had never requested the conversion of the trainee residence permit into a work residence permit. The Court ruled in favour of the applicant. The judges pointed out that the application for the trainee residence permit had been submitted in August 2024, but the Police Headquarters did not issue the notice of intended refusal until one year later, when the training programme had already expired. According to the Court, the administration cannot rely on the expiry of the training programme as a reason for refusing the permit when it was precisely its own delay that prevented the permit from being issued while the programme was still valid. The judgment also addresses another important issue. The authorities criticised the applicant for failing to apply for the conversion of his residence permit into a work permit. However, the Court recalled a principle that is logical before it is legal: a residence permit can only be converted if it has first been issued. If the trainee permit was never granted because of the administration's delay, the applicant cannot be penalised for failing to submit an application that it was legally impossible for him to make. For these reasons, the Court annulled the refusal and ordered the administration to reconsider the application. The judgment reaffirms a fundamental principle: delays attributable to the public administration cannot become a reason for denying a right to a person who has complied with all the legal requirements. Thank you for listening to this episode of the Immigration Law podcast. I am Attorney Fabio Loscerbo, and I look forward to welcoming you to our next episode covering the latest court decisions, legislative developments, and key issues in Italian immigration law.

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