mercoledì 14 gennaio 2026

Protezione complementare e integrazione: il decreto del Tribunale di Bologna del 5 dicembre 2025 riafferma la centralità dei diritti fondamentali

 Protezione complementare e integrazione: il decreto del Tribunale di Bologna del 5 dicembre 2025 riafferma la centralità dei diritti fondamentali

Con il decreto emesso il 5 dicembre 2025, il Tribunale ordinario di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, interviene in modo chiaro e strutturato su uno dei nodi più delicati dell’attuale diritto dell’immigrazione: la protezione complementare e il suo rapporto con l’integrazione sociale, lavorativa e familiare dello straniero, nel quadro normativo successivo al decreto-legge n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023.

Il Collegio bolognese prende posizione contro una lettura riduttiva della riforma del 2023, affermando che l’intervento legislativo non ha inciso sul nucleo essenziale delle tutele derivanti dagli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano. In particolare, viene ribadito che la protezione complementare continua a rappresentare lo strumento attraverso cui si dà attuazione al diritto d’asilo costituzionale ex art. 10, terzo comma, Cost., nonché alla tutela della vita privata e familiare sancita dall’art. 8 CEDU.

Il decreto si segnala per l’ampiezza e la profondità dell’argomentazione giuridica. Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo dell’art. 19 del d.lgs. 286/1998, chiarendo che, anche dopo le modifiche del 2023, permane il divieto di allontanamento ogniqualvolta l’espulsione o il respingimento comportino una lesione significativa dei diritti fondamentali della persona. In tale prospettiva, l’integrazione non viene intesa come requisito automatico o meramente formale, ma come elemento sostanziale da valutare in concreto, attraverso un giudizio comparativo tra la condizione di vita raggiunta in Italia e quella che il richiedente troverebbe nel Paese di origine.

Particolarmente rilevante è il richiamo alla giurisprudenza di legittimità più recente, che il Tribunale utilizza per confermare come il radicamento sociale, lavorativo e familiare possa fondare, anche da solo, il riconoscimento della protezione complementare, quando l’allontanamento determini uno sradicamento incompatibile con uno standard minimo di vita dignitosa. Ne emerge una lettura coerente e costituzionalmente orientata dell’istituto, lontana da approcci emergenziali o meramente securitari.

Il provvedimento assume dunque un valore che va oltre il singolo caso deciso. Esso si colloca come punto di riferimento per operatori del diritto, giudici e avvocati, offrendo una ricostruzione solida dei criteri applicativi della protezione complementare e confermando che l’integrazione effettiva resta un parametro centrale nel bilanciamento tra interessi pubblici e diritti della persona.

Il testo integrale del decreto è disponibile nella pubblicazione su Calameo, consultabile al seguente link:
https://www.calameo.com/books/0080797755d45c56b466f

Avv. Fabio Loscerbo

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New on TikTok: Residence permit denied by the Police but granted by the Court: a job and real integration are enough for special protection Welcome to a new episode of the podcast Immigration Law. My name is lawyer Fabio Loscerbo, and today we address a very practical issue: what happens when the Police deny a residence permit, but the Court overturns that decision. We are talking about a judgment of the Court of Bologna, case number 591 of 2025, concerning the recognition of special protection . The Police had denied the permit, arguing that the applicant had not demonstrated sufficient integration. This is a very common reasoning in practice: authorities often expect an almost “perfect” level of integration, as if a foreign national had to prove complete and definitive social inclusion. The Court takes a different approach, one that is more consistent with the law and recent case law. It clearly states that full integration is not required. What matters is a serious and concrete path of integration, even if it is still ongoing. In this case, the applicant had a stable job, an income, had attended language courses, and had been living in Italy for several years. All these elements, taken together, show real social integration. At this point, a key legal principle comes into play: the right to private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. This concept does not only concern family ties, but also includes social relationships, work, and the life a person builds over time. The Court states that removing a person in such circumstances would mean uprooting them and seriously affecting their fundamental rights. It also adds an important point: if there are no concerns related to public safety or public order, the State’s interest in expulsion becomes weak. The outcome is clear: the Court recognizes the right to a residence permit for special protection, valid for two years, renewable and convertible into a work permit . The message of this decision is straightforward: if a person works, integrates, and builds a life in Italy, this reality cannot be ignored. And this is exactly where the future of immigration law will increasingly be decided. Thank you for listening, and see you soon for a new episode of Immigration Law.

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