venerdì 21 agosto 2026

Permesso unico lavoro 2026: trenta giorni per il rilascio e nuovi obblighi per il datore

Dal 4 giugno 2026 sono in vigore le nuove regole sul permesso unico lavoro introdotte dal D.Lgs. 16 aprile 2026, n. 83, che ha recepito la direttiva (UE) 2024/1233. La novità più concreta riguarda il tempo entro cui la Questura deve rilasciare il permesso dopo il completamento della domanda: trenta giorni. Cambiano anche i tempi dei rinnovi e aumentano gli obblighi informativi del datore di lavoro.

Trenta giorni per il rilascio del permesso unico

Per chi entra in Italia per lavoro subordinato, il procedimento resta diviso in due fasi: il nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione e il successivo rilascio del permesso di soggiorno da parte della Questura. Il termine per il nulla osta resta di sessanta giorni; quello per il permesso unico è ora di trenta giorni dal completamento della domanda.

Questo dato va letto con attenzione. Il termine non decorre semplicemente dal giorno in cui il lavoratore entra in Italia o manifesta l’intenzione di ottenere il titolo: la legge fa riferimento al completamento della domanda. Per questo è importante conservare ricevute, convocazioni e prova della consegna dei documenti. In caso di ritardo, la prima verifica da compiere riguarda proprio la data in cui l’amministrazione può considerare completa l’istanza.

Si può lavorare mentre si aspetta il permesso?

Durante l’attesa, la ricevuta della domanda di rilascio, rinnovo o conversione continua ad avere un ruolo essenziale. Quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 5, comma 9-bis, del Testo Unico Immigrazione, il lavoratore può svolgere attività lavorativa anche nelle more del rilascio materiale del permesso.

La nuova disciplina conferma espressamente l’applicazione di questa regola anche al permesso unico lavoro. Il documento materialmente rilasciato dalla Questura resta naturalmente necessario per la stabilità del soggiorno, ma il ritardo amministrativo non deve tradursi automaticamente nell’impossibilità di lavorare quando la domanda è stata regolarmente presentata e il lavoratore dispone della relativa ricevuta.

Rinnovi: il procedimento passa a novanta giorni

Per i rinnovi e per i permessi ordinari il termine del procedimento è stato portato da sessanta a novanta giorni. L’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 286/1998 indica inoltre novanta giorni, anziché sessanta, come anticipo per la richiesta di rinnovo.

In pratica, diventa ancora più opportuno muoversi con largo anticipo, soprattutto nelle province in cui gli appuntamenti in Questura vengono fissati a distanza di settimane o mesi. La scadenza stampata sul permesso non dovrebbe essere il momento in cui si inizia a cercare un appuntamento: è preferibile attivarsi prima e conservare la prova di ogni tentativo di prenotazione o di ogni comunicazione inviata all’amministrazione.

Il datore deve informare il lavoratore

Il D.Lgs. n. 83/2026 introduce anche un obbligo significativo per il datore di lavoro: deve informare tempestivamente il cittadino straniero di ogni comunicazione ricevuta in relazione all’iter del nulla osta. Il passaggio è particolarmente importante nei procedimenti del decreto flussi, nei quali il lavoratore, trovandosi ancora all’estero, dipende spesso dalle informazioni ricevute dal datore italiano.

Rimane inoltre fermo l’obbligo del datore di confermare la richiesta di nulla osta entro quindici giorni dalla comunicazione della conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto. In assenza di conferma, la richiesta si considera rifiutata e il nulla osta eventualmente già rilasciato viene revocato.

Una volta entrato in Italia, datore e lavoratore devono sottoscrivere il contratto di soggiorno entro quindici giorni e trasmetterlo allo Sportello Unico secondo le modalità previste. Nelle more della sottoscrizione, il nulla osta consente comunque lo svolgimento dell’attività lavorativa sul territorio nazionale.

Perdere il lavoro non significa perdere automaticamente il permesso

La disciplina conferma un principio fondamentale: la perdita del posto di lavoro non comporta automaticamente la revoca del permesso di soggiorno del lavoratore straniero né dei permessi dei familiari legalmente soggiornanti.

Il lavoratore che perde l’occupazione, anche per dimissioni, può rendere la dichiarazione di immediata disponibilità e beneficiare delle tutele previste dalla normativa sul lavoro per il periodo stabilito dall’art. 22 del Testo Unico Immigrazione. È quindi importante non confondere la cessazione del rapporto di lavoro con la cessazione immediata della regolarità del soggiorno.

Cosa fare se la Questura non rilascia il permesso nei tempi

Le nuove regole rendono più importante documentare con precisione ogni passaggio della procedura. Quando il termine di trenta giorni è decorso dopo il completamento della domanda senza rilascio del permesso, oppure quando le comunicazioni del datore o dello Sportello Unico non arrivano, è opportuno verificare lo stato del procedimento e valutare un sollecito formale.

Il punto decisivo è individuare la fase esatta in cui la pratica si trova, perché nulla osta, visto, contratto di soggiorno e permesso sono momenti diversi, con competenze e termini differenti. Un ritardo della Questura non può essere trattato nello stesso modo di un blocco presso lo Sportello Unico o di una mancata conferma del datore di lavoro.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

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