Il nuovo decreto del Ministero dell’interno del 21 luglio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto, amplia in modo significativo la rete delle zone e dei luoghi nei quali possono essere applicate le procedure accelerate di asilo alla frontiera. La novità interessa porti, valichi di frontiera Schengen e ulteriori centri collocati in venticinque province italiane. Per i richiedenti asilo l’effetto più rilevante è soprattutto processuale: tempi di decisione molto più rapidi e, in alcune ipotesi, termini di ricorso di pochi giorni.
Il decreto attua il nuovo quadro derivante dal Regolamento (UE) 2024/1348 e dal decreto-legge n. 100/2026, convertito senza modificazioni dalla legge 7 agosto 2026, n. 145.
Decisione entro quattro settimane
Quando viene applicata la procedura di frontiera, la Commissione territoriale deve adottare e comunicare la decisione entro quattro settimane. La sola presenza del richiedente in una delle province indicate dal decreto non comporta però automaticamente l’applicazione della procedura di frontiera: occorre verificare il luogo in cui la procedura viene effettivamente espletata e la specifica fattispecie prevista dalla normativa europea e nazionale.
Le nuove zone e le nuove sezioni territoriali
Il decreto individua ulteriori centri nei territori di Asti, Belluno, Benevento, Bologna, Ferrara, Genova, Imperia, La Spezia, Latina, Lecco, Mantova, Milano, Monza Brianza, Padova, Pordenone, Reggio Calabria, Savona, Siena, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vibo Valentia e Vicenza. Contestualmente vengono istituite diciannove nuove sezioni territoriali delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale.
Ricorsi: attenzione ai termini di cinque e sette giorni
La conseguenza pratica è che il richiedente deve prestare particolare attenzione alla notifica della decisione. Nelle procedure accelerate e di frontiera i termini per impugnare possono essere sensibilmente più brevi rispetto al termine ordinario di trenta giorni: a seconda della fattispecie, la legge prevede termini di sette giorni e, in specifici casi disciplinati dall’articolo 35-ter del d.lgs. n. 25/2008, anche di cinque giorni dalla notificazione.
In tali ipotesi non è sufficiente attendere: occorre verificare immediatamente se il ricorso produca effetto sospensivo automatico oppure se debba essere presentata contestualmente un’istanza per essere autorizzati a rimanere sul territorio.
La vulnerabilità deve essere valutata caso per caso
Particolare attenzione deve essere riservata anche alle persone con esigenze particolari. Il nuovo quadro non consente di trattare la vulnerabilità come un dato secondario: l’applicazione della procedura richiede una valutazione individuale e, nei casi previsti, deve essere verificata la possibilità concreta di assicurare al richiedente il sostegno necessario.
Cosa deve fare il richiedente
Per chi presenta una domanda di protezione internazionale nel 2026 diventa quindi essenziale conservare ogni atto ricevuto, annotare la data esatta della notifica, verificare immediatamente il tipo di procedura applicata e rivolgersi senza ritardo a un difensore. Con termini di cinque o sette giorni, anche poche giornate possono determinare la perdita del diritto di impugnare.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428