sabato 29 agosto 2026

Decreto Flussi 2026: cosa può fare il lavoratore se il datore non lo assume dopo l’ingresso in Italia

Decreto Flussi 2026: cosa può fare il lavoratore se il datore non lo assume dopo l’ingresso in Italia

Il lavoratore straniero che entra regolarmente in Italia con visto per lavoro e nulla osta può trovarsi, una volta arrivato, davanti a una situazione particolarmente delicata: il datore di lavoro che aveva presentato la domanda non è più disponibile a formalizzare l’assunzione. La normativa e la giurisprudenza non consentono di trattare automaticamente il lavoratore come irregolare, soprattutto quando la mancata assunzione dipende da circostanze a lui non imputabili.

Il problema è tutt’altro che teorico. La procedura del decreto flussi si sviluppa in più fasi e può trascorrere un periodo significativo tra la presentazione della domanda, il rilascio del nulla osta, il visto consolare e l’effettivo ingresso del lavoratore in Italia. In questo intervallo possono intervenire cessazioni di attività, difficoltà economiche, ripensamenti del datore di lavoro o, nei casi più problematici, la completa indisponibilità di chi aveva promosso l’ingresso. Il punto giuridico fondamentale è comprendere se il venir meno del rapporto progettato debba necessariamente travolgere anche la posizione dello straniero che, invece, ha seguito correttamente la procedura ed è entrato nel territorio nazionale sulla base di un titolo legittimo.

Il contratto di soggiorno deve essere formalizzato entro quindici giorni

Le regole vigenti nel 2026 hanno modificato diversi passaggi della procedura. Il decreto-legge n. 146 del 2025, convertito dalla legge n. 179 del 2025, ha elevato a quindici giorni dall’ingresso in Italia il termine entro il quale il lavoratore e il datore devono sottoscrivere il contratto di soggiorno. La sottoscrizione è oggi gestita prevalentemente in via telematica attraverso il Portale Servizi ALI, secondo le modalità previste per le diverse categorie di ingresso.

È importante, però, distinguere la formalizzazione amministrativa del contratto di soggiorno dall’effettiva possibilità di lavorare. L’articolo 22, comma 6-bis, del Testo Unico Immigrazione consente al cittadino straniero entrato regolarmente a seguito del rilascio di nulla osta al lavoro di iniziare l’attività lavorativa anche prima della sottoscrizione del contratto di soggiorno, fermo restando l’obbligo del datore di lavoro di effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione. La ricevuta, il nulla osta, il visto e la documentazione relativa all’ingresso restano quindi elementi essenziali per ricostruire la regolarità della posizione.

Se il datore di lavoro diventa indisponibile, la posizione del lavoratore deve essere valutata autonomamente

Il principio più rilevante è che la mancata assunzione non può essere automaticamente imputata al lavoratore. Già una circolare del Ministero dell’Interno del 20 agosto 2007 aveva riconosciuto la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione quando, dopo un ingresso regolare con visto per lavoro, il rapporto non potesse essere formalizzato per sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro. In quella impostazione, lo Sportello Unico per l’Immigrazione assume un ruolo centrale nell’accertare formalmente la mancata disponibilità datoriale.

Il quadro giurisprudenziale, tuttavia, non è completamente uniforme. Una parte delle decisioni amministrative ha adottato un orientamento rigoroso, ritenendo che il permesso per attesa occupazione presupponga normalmente l’esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente instaurato e successivamente cessato. Altre pronunce, invece, hanno valorizzato la buona fede del lavoratore, la non imputabilità della mancata assunzione e la possibilità di reperire un nuovo rapporto di lavoro, ritenendo illegittimo un automatismo che faccia ricadere integralmente sul cittadino straniero le conseguenze del comportamento del datore.

La giurisprudenza del 2026 rafforza il principio di proporzionalità

Un passaggio particolarmente significativo è rappresentato dalla sentenza del TAR Campania, Napoli, n. 1226 del 20 febbraio 2026. Il Tribunale ha annullato la revoca di un nulla osta ritenendo che l’Amministrazione non potesse limitarsi a un’applicazione meccanica della disciplina, ma dovesse considerare la situazione concreta del lavoratore, compreso il fatto che questi avesse nel frattempo reperito un nuovo impiego regolare.

Il TAR ha richiamato il principio secondo cui il reperimento di una nuova occupazione costituisce una sopravvenienza rilevante che l’Amministrazione deve valutare nel riesame della posizione dello straniero, alla luce della buona fede, del favor per il lavoratore e dell’articolo 5 del Testo Unico Immigrazione. In altri termini, il venir meno del datore originario non cancella automaticamente tutti gli elementi successivamente maturati nella posizione personale e lavorativa dell’interessato.

Questa impostazione non equivale a riconoscere un diritto automatico al permesso di soggiorno in ogni caso. Significa, però, che Prefettura e Questura devono svolgere una valutazione effettiva, individualizzata e proporzionata, evitando che il cittadino straniero venga penalizzato per fatti interamente dipendenti da soggetti terzi.

Cosa deve fare concretamente il lavoratore

Quando il datore di lavoro non risponde, rifiuta di sottoscrivere il contratto o dichiara di non voler più procedere all’assunzione, è essenziale non lasciare trascorrere inutilmente il tempo. Il lavoratore dovrebbe comunicare immediatamente la situazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente, chiedendo che venga formalmente accertata l’indisponibilità del datore e che siano indicate le modalità per tutelare la propria posizione di soggiorno.

È inoltre opportuno conservare e produrre tutta la documentazione utile: nulla osta, visto di ingresso, timbro o prova della data di ingresso, comunicazioni con il datore di lavoro, eventuali messaggi o PEC, convocazioni dello Sportello Unico, documenti relativi all’alloggio e ogni elemento idoneo a dimostrare che la mancata assunzione non dipende dal lavoratore. Se nel frattempo viene reperita una nuova occupazione, l’offerta di lavoro, la comunicazione di assunzione o altra documentazione contrattuale possono assumere un peso determinante nella valutazione amministrativa.

In presenza dei presupposti, può essere richiesta la valutazione per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o di altro titolo compatibile con la situazione concreta. Se l’Amministrazione dispone invece la revoca del nulla osta o nega ogni possibilità di regolarizzazione senza considerare gli elementi sopravvenuti, il provvedimento può essere sottoposto al vaglio del giudice amministrativo.

Le nuove regole responsabilizzano anche il datore di lavoro

Le riforme più recenti hanno rafforzato anche gli strumenti diretti a evitare richieste di ingresso non seguite da una reale volontà di assunzione. Il datore deve confermare la domanda di nulla osta entro quindici giorni dalla comunicazione dell’avvenuta conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto e, salvo cause di forza maggiore, può subire una preclusione alla presentazione di nuove istanze quando, nel triennio precedente, non abbia poi sottoscritto il contratto di soggiorno relativo a un precedente nulla osta.

La logica della disciplina è chiara: il sistema dei flussi non può essere utilizzato come un meccanismo meramente formale per consentire l’ingresso di un lavoratore e abbandonarlo successivamente a una condizione di incertezza. Al tempo stesso, la maggiore responsabilizzazione del datore non può tradursi in una sanzione indiretta nei confronti dello straniero che abbia confidato legittimamente in una procedura regolare.

La regolarità dell’ingresso deve continuare ad avere un peso

Il punto più importante, sul piano pratico e giuridico, è evitare l’equazione secondo cui mancata assunzione significa automaticamente perdita di ogni diritto al soggiorno. L’ingresso è avvenuto sulla base di un nulla osta rilasciato dall’Amministrazione e di un visto consolare; se il rapporto progettato viene meno per ragioni non imputabili al lavoratore, la sua posizione deve essere riesaminata tenendo conto della buona fede, della condotta successiva, dell’eventuale reperimento di una nuova occupazione e del principio di proporzionalità.

Nel 2026 questa impostazione trova un sostegno crescente nella giurisprudenza amministrativa, anche se permane un contrasto interpretativo che rende essenziale una gestione tempestiva e documentata della pratica. In questi casi, infatti, pochi giorni possono fare la differenza tra una posizione ancora pienamente tutelabile e una situazione amministrativa divenuta molto più complessa.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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