Un permesso di soggiorno che scade prima della fine del contratto di lavoro non impedisce, di per sé, l’assunzione. Nel 2026 questo principio assume un rilievo ancora maggiore: il Tribunale di Milano ha qualificato come discriminatoria la prassi di escludere sistematicamente i cittadini extra-UE dalle selezioni, o di ridurre la durata del contratto, soltanto perché il titolo di soggiorno ha una validità residua inferiore rispetto al rapporto di lavoro proposto.
Il problema è molto frequente nella pratica. Un lavoratore possiede un permesso di soggiorno perfettamente valido, partecipa a una selezione e riceve una proposta di lavoro di sei mesi o un anno. L’azienda, tuttavia, rileva che il permesso scadrà prima del termine del contratto e chiede una ricevuta di rinnovo che, in quel momento, il lavoratore non può ancora produrre. In altri casi l’assunzione viene direttamente rifiutata o il contratto viene limitato alla data di scadenza del documento.
La durata del contratto non deve coincidere con quella del permesso
La normativa sull’immigrazione non stabilisce che il contratto di lavoro debba terminare nello stesso giorno in cui scade il permesso di soggiorno. Il datore di lavoro deve verificare che, al momento dell’assunzione, il cittadino straniero sia regolarmente soggiornante e sia titolare di un titolo che consenta l’attività lavorativa. Non può però presumere che il futuro rinnovo verrà negato e utilizzare questa eventualità come criterio automatico di esclusione.
È proprio questo il punto chiarito dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 144 del 15 gennaio 2026. Il giudice ha esaminato la politica di un’agenzia per il lavoro che escludeva dalle selezioni, oppure limitava la durata dei contratti, nei confronti dei cittadini extra-UE il cui permesso fosse destinato a scadere prima della fine della missione lavorativa.
Secondo il Tribunale, una simile prassi realizza una discriminazione indiretta perché introduce un ostacolo che colpisce specificamente i lavoratori stranieri titolari di permesso di soggiorno, senza che ciò sia necessario per rispettare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalla normativa sull’immigrazione.
Non si può pretendere una ricevuta di rinnovo quando il rinnovo non è ancora presentabile
Uno degli aspetti più importanti della decisione riguarda la richiesta anticipata della ricevuta di rinnovo. Il datore di lavoro non può subordinare l’assunzione alla produzione di un documento che il lavoratore, in quel momento, non è ancora tenuto o concretamente in grado di ottenere.
Le regole vigenti nel 2026 hanno inoltre ampliato a novanta giorni il periodo antecedente alla scadenza nel quale deve essere gestita la richiesta di rinnovo. Ne consegue che, quando il permesso ha ancora diversi mesi di validità, pretendere immediatamente una ricevuta di rinnovo può trasformarsi in una condizione impossibile da soddisfare e, se utilizzata sistematicamente soltanto nei confronti dei cittadini extra-UE, in un criterio discriminatorio di accesso al lavoro.
Cosa accade quando il permesso scade durante il rapporto di lavoro
Il quadro cambia nel momento in cui il titolo arriva effettivamente a scadenza. Il lavoratore deve attivarsi per il rinnovo secondo le modalità previste dalla legge. Una volta presentata la domanda, la ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione costituisce prova della regolarità della procedura e consente, in presenza degli altri requisiti, di continuare a soggiornare e a lavorare fino alla decisione dell’autorità.
L’articolo 5, comma 9-bis, del Testo Unico sull’Immigrazione tutela espressamente anche questa fase: durante il procedimento di rilascio, rinnovo o conversione del permesso, lo straniero può legittimamente soggiornare e svolgere attività lavorativa sulla base della ricevuta, fino all’eventuale comunicazione di motivi ostativi da parte dell’autorità competente.
Il datore di lavoro, quindi, ha certamente il diritto e il dovere di controllare la regolarità del soggiorno. Ciò che non può fare è anticipare di mesi un rischio futuro e trasformarlo in un ostacolo automatico all’assunzione.
Il datore di lavoro non è esposto automaticamente a responsabilità penale
Una delle ragioni frequentemente addotte dalle imprese per rifiutare l’assunzione è il timore delle sanzioni previste dall’articolo 22, comma 12, del Testo Unico sull’Immigrazione per chi occupa lavoratori privi di permesso, con titolo revocato o annullato, oppure con permesso scaduto del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini.
La sentenza del Tribunale di Milano chiarisce però che questa responsabilità riguarda una situazione che può verificarsi soltanto successivamente, quando il permesso sia effettivamente scaduto e non risulti presentata una valida domanda di rinnovo. Non giustifica, invece, l’esclusione preventiva di una persona che al momento della selezione possiede un permesso pienamente valido.
Cosa può fare il lavoratore se l’assunzione viene rifiutata
Il fatto che un permesso sia prossimo alla scadenza non attribuisce naturalmente al candidato un diritto automatico ad essere assunto. L’impresa conserva la libertà di selezionare il personale sulla base delle competenze, dell’esperienza e delle esigenze organizzative. Il criterio utilizzato, tuttavia, non può produrre uno svantaggio sistematico e ingiustificato nei confronti dei lavoratori stranieri.
Quando il rifiuto viene espressamente collegato alla sola durata residua del permesso, è opportuno conservare la proposta di lavoro, le comunicazioni ricevute dall’azienda o dall’agenzia, eventuali messaggi e ogni altra prova dalla quale emerga la ragione dell’esclusione. In presenza di una prassi discriminatoria può essere valutata una specifica tutela davanti al giudice del lavoro, diretta a ottenere la cessazione del comportamento e la rimozione dei suoi effetti.
Una regola pratica da ricordare
Permesso di soggiorno e contratto di lavoro sono collegati, ma non devono avere necessariamente la stessa data di scadenza. Un cittadino extra-UE con un titolo valido che consente di lavorare può essere assunto anche con un contratto che prosegue oltre la scadenza del permesso. Quando arriverà il momento del rinnovo, sarà la ricevuta della domanda a documentare la continuità della regolarità del soggiorno e del diritto al lavoro.
Per lavoratori e datori di lavoro è quindi essenziale distinguere due momenti: la verifica della regolarità al momento dell’assunzione e la successiva gestione del rinnovo. Confondere questi due piani significa trasformare un adempimento amministrativo futuro in una barriera illegittima all’accesso al mercato del lavoro.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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