mercoledì 2 settembre 2026

Protezione temporanea per gli ucraini fino al 2028: cosa cambia dal 5 agosto 2026 per nuovi richiedenti e titolari già in Italia

La protezione temporanea riconosciuta alle persone sfollate dall’Ucraina è stata prorogata dall’Unione europea fino al 4 marzo 2028. La vera novità, però, non riguarda soltanto la durata: dal 5 agosto 2026 è entrato in applicazione un nuovo requisito per chi presenta una nuova domanda, mentre chi era già beneficiario della protezione temporanea in uno Stato membro entro il 4 agosto 2026 conserva una posizione diversa e più favorevole, purché lo status prosegua senza interruzioni.

La materia è regolata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2026/1912 del Consiglio, adottata il 30 luglio 2026 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 4 agosto 2026. Il provvedimento proroga per un ulteriore anno il regime introdotto nel 2022 per le persone sfollate dall’Ucraina, portandone la scadenza dal 4 marzo 2027 al 4 marzo 2028.

La proroga fino al 4 marzo 2028

Per chi già beneficia della protezione temporanea, la decisione europea garantisce continuità al titolo di protezione fino al 4 marzo 2028. Si tratta di una proroga particolarmente rilevante perché consente di mantenere, nel quadro previsto dalla normativa europea e nazionale, il diritto al soggiorno, l’accesso al lavoro, all’assistenza sanitaria, all’alloggio e all’istruzione dei minori.

In Italia, la disciplina nazionale attualmente vigente aveva già consentito il rinnovo dei permessi collegati alla protezione temporanea fino al 4 marzo 2027. La nuova decisione europea interviene quindi sul periodo successivo e sarà necessario coordinare la durata materiale dei documenti italiani con la nuova scadenza europea. Per chi possiede già un permesso italiano, il punto pratico è semplice: la proroga europea tutela la continuità dello status, ma occorrerà comunque seguire le modalità di rinnovo e aggiornamento del documento che saranno indicate dalle autorità italiane prima della scadenza del 2027.

Dal 5 agosto 2026 cambia la posizione dei nuovi richiedenti

La novità più significativa è contenuta nell’articolo 2 della Decisione 2026/1912. Per le nuove domande di protezione temporanea presentate dal 5 agosto 2026, la protezione può essere riconosciuta soltanto a chi risulti in regola con gli obblighi militari previsti dall’ordinamento ucraino.

Non si tratta di una valutazione generica o politica, ma di un nuovo requisito documentale che può incidere direttamente sulla ricevibilità e sull’esito della domanda. Il Consiglio dell’Unione europea ha indicato, a titolo esemplificativo, alcuni mezzi di prova: il passaporto con il timbro di uscita apposto dalle autorità ucraine, quando dimostri che l’interessato ha lasciato legalmente il Paese, oppure documenti cartacei o elettronici che attestino l’esenzione dagli obblighi militari o il loro regolare adempimento.

Per chi arriva oggi in Italia e intende chiedere la protezione temporanea diventa quindi essenziale non limitarsi alla documentazione personale ordinariamente utilizzata per dimostrare identità, cittadinanza e provenienza dall’Ucraina. È opportuno predisporre fin dall’inizio anche la documentazione relativa alla propria posizione rispetto agli obblighi militari, soprattutto quando si tratti di soggetti che, per età o situazione personale, potrebbero astrattamente rientrare nelle categorie interessate dalla normativa ucraina.

Chi era già protetto entro il 4 agosto 2026 non deve dimostrare il nuovo requisito

La stessa decisione europea contiene una clausola di salvaguardia molto importante. Il nuovo requisito non si applica alle persone che beneficiavano già della protezione temporanea in un determinato Stato membro prima o alla data del 4 agosto 2026 e che continuano a mantenere quello status senza interruzione nello stesso Stato.

Questo significa che chi era già titolare di protezione temporanea in Italia entro quella data non deve dimostrare, ai fini della prosecuzione dello status, di essere in regola con gli obblighi militari ucraini. La distinzione tra vecchi e nuovi beneficiari è quindi netta e produce conseguenze concrete nelle procedure davanti alla Questura.

Occorre tuttavia prestare attenzione alla formulazione della norma europea. L’esenzione è collegata alla continuità dello status nello Stato membro nel quale la protezione era già riconosciuta. Per questo motivo, eventuali interruzioni del titolo o trasferimenti da uno Stato membro a un altro dopo il 4 agosto 2026 devono essere valutati con particolare cautela, perché potrebbero incidere sulla possibilità di invocare la clausola di salvaguardia.

Perché la continuità del titolo diventa ancora più importante

La nuova disciplina rende ancora più importante evitare vuoti o interruzioni documentali. Chi già beneficia della protezione temporanea dovrebbe verificare con attenzione la validità del proprio permesso, conservare ricevute e attestazioni delle domande di rinnovo e documentare la continuità della propria posizione in Italia.

In presenza di ritardi della Questura, il fatto che il documento materiale non sia ancora stato aggiornato non dovrebbe essere confuso con una perdita automatica dello status, soprattutto quando la domanda di rinnovo sia stata presentata regolarmente. Tuttavia, sul piano pratico, la prova della continuità può diventare decisiva nei rapporti con datori di lavoro, uffici pubblici, strutture sanitarie e altre amministrazioni.

Cosa deve fare oggi chi si trova in Italia

Chi era già beneficiario della protezione temporanea entro il 4 agosto 2026 deve principalmente preservare la continuità del proprio status e seguire le procedure italiane di rinnovo del documento. Chi invece presenta una nuova domanda dal 5 agosto 2026 deve verificare preventivamente di poter dimostrare la propria regolarità rispetto agli obblighi militari ucraini e dovrebbe allegare la relativa documentazione già nella fase iniziale della procedura, evitando di attendere eventuali richieste integrative.

La proroga fino al 2028 offre un orizzonte più stabile alle persone che hanno costruito in Italia rapporti di lavoro, percorsi scolastici, relazioni familiari e una vita quotidiana ormai consolidata. Allo stesso tempo, il nuovo requisito introdotto per i nuovi richiedenti dimostra che il regime della protezione temporanea sta entrando in una fase più selettiva e più complessa. Per questo, nei casi dubbi, la corretta ricostruzione della data di ingresso, della data di riconoscimento dello status, della continuità del soggiorno e della documentazione relativa agli obblighi militari può diventare determinante.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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