martedì 27 ottobre 2026

Secondo il TAR Bologna, un grave reato può giustificare la revoca del permesso UE di lungo periodo anche durante un programma terapeutico

Secondo il TAR Bologna, un grave reato può giustificare la revoca del permesso UE di lungo periodo anche durante un programma terapeutico

Il TAR Emilia-Romagna, Bologna, sezione I, con sentenza 16 giugno 2025, n. 719, ha esaminato una vicenda complessa: la revoca di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo a fronte di una condanna per tentato omicidio, mentre lo straniero era impegnato in un percorso terapeutico collegato all'esecuzione della pena. La pronuncia permette di distinguere il mantenimento di uno status amministrativo qualificato dalla legittimità della presenza sul territorio in forza di un diverso titolo giuridico.

La questione affrontata

Il caso riguardava l'incidenza di una condanna per un reato particolarmente grave sulla posizione di soggiornante di lungo periodo. La questione era resa più delicata dalla necessità di portare a termine il programma terapeutico e dall'attività lavorativa prescritta e autorizzata nell'ambito della libertà vigilata. Secondo la massima riportata nella relazione ufficiale sull'anno giudiziario 2026, il TAR ha ritenuto incompatibile il mantenimento dello status di lungo soggiornante con la condanna in esame, richiamando la natura premiale del titolo.

Il punto centrale della decisione

Il Tribunale ha distinto due piani. Da una parte, il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo può essere revocato per una condanna di gravità tale da risultare incompatibile con la sua conservazione. Dall'altra, l'obbligo di completare il programma terapeutico e di svolgere l'attività lavorativa prescritta e autorizzata consente, nella specifica fattispecie esaminata, la permanenza sul territorio anche senza quel permesso. La relazione istituzionale aggiunge che l'eventuale rilascio di un titolo a tempo determinato potrà essere valutato dall'autorità competente alla conclusione del programma.

Non è dunque corretto trasformare la sentenza in una regola generale secondo la quale chiunque sia sottoposto a libertà vigilata ottiene automaticamente un permesso di soggiorno. La decisione attiene a una situazione processuale ed esecutiva puntuale, la cui incidenza va ricostruita sulla base degli atti e delle prescrizioni del caso concreto.

Le verifiche difensive

In una controversia simile occorre acquisire il provvedimento di revoca, la documentazione relativa alla condanna e alle misure in esecuzione, le prescrizioni dell'autorità giudiziaria e gli eventuali atti che autorizzano l'attività lavorativa. Bisogna distinguere il diniego o la revoca del titolo di soggiorno dalla possibilità materiale e giuridica di permanere per adempiere a obblighi imposti nell'esecuzione penale. Una sovrapposizione dei due aspetti rischia di condurre a domande formulate in modo impreciso.

Le implicazioni pratiche

La perdita del permesso di lungo periodo non decide necessariamente ogni altra questione relativa alla presenza dello straniero, ma impone una verifica autonoma dei presupposti di qualsiasi ulteriore titolo. Allo stesso tempo, la necessità di completare un programma terapeutico non elimina automaticamente la rilevanza della condanna ai fini della revoca. L'interessato deve valutare senza ritardo i rimedi contro il provvedimento e la tutela appropriata alla propria condizione.

Pronuncia: TAR Emilia-Romagna, Bologna, sezione I, 16 giugno 2025, n. 719, presidente Carpentieri, estensore Bertagnolli. Fonte istituzionale: Relazione del TAR Emilia-Romagna all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026, p. 37. L'analisi si basa sulla massima ufficiale; per l'applicazione al singolo caso è necessario esaminare il provvedimento integrale.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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