Secondo il TAR di Brescia, il permesso per attesa occupazione non sana un ingresso per lavoro privo dei requisiti originari
La sentenza del TAR Lombardia, sede di Brescia, sezione I, 29 ottobre 2025, n. 968, chiarisce un punto decisivo nei procedimenti di ingresso per lavoro: la tutela della persona che ha perso un'occasione lavorativa non può essere automaticamente confusa con la possibilità di ottenere un permesso per attesa occupazione quando mancavano sin dall'origine i requisiti del nulla osta.
La questione giuridica
La controversia riguarda la possibilità di ricorrere al titolo per attesa occupazione dopo il mancato perfezionamento della procedura di ingresso per lavoro subordinato. La distinzione centrale è tra una relazione lavorativa lecitamente costituita e successivamente cessata, e un ingresso il cui presupposto autorizzatorio risultava già originariamente carente.
Il principio affermato dal giudice
Secondo il TAR di Brescia, il permesso per attesa occupazione non può essere concesso quando la procedura d'ingresso regolare non si completa per difetto originario dei requisiti necessari al nulla osta al lavoro subordinato. Il giudice mette in evidenza che una soluzione diversa consentirebbe di aggirare la disciplina dell'ingresso per lavoro. Il principio è riportato nel repertorio ufficiale della Giustizia amministrativa relativo alla sentenza n. 968/2025.
Che cosa significa per il lavoratore straniero?
La differenza fra perdita sopravvenuta del posto di lavoro e assenza originaria dei requisiti è essenziale. La normativa sull'attesa occupazione tutela determinate situazioni di disoccupazione successive all'ingresso o alla permanenza lavorativa regolare; non rappresenta un rimedio universale a qualunque irregolarità del percorso di ingresso. Per la difesa occorre verificare la documentazione del nulla osta, la posizione del datore di lavoro, gli adempimenti effettivamente compiuti e le ragioni precise del mancato rapporto.
La necessità di distinguere le responsabilità
La persona interessata può non essere consapevole delle irregolarità del datore. Questo dato merita una ricostruzione rigorosa e può assumere rilievo in altre valutazioni e tutele, ma non consente, da solo, di attribuire alla sentenza un riconoscimento automatico del titolo per attesa occupazione. Occorre separare la valutazione della buona fede del lavoratore dai requisiti legali del permesso richiesto.
Come costruire il fascicolo
È opportuno acquisire copia della domanda di nulla osta, del provvedimento o dell'eventuale formazione del titolo attraverso il meccanismo previsto dalla legge, della richiesta di visto, della documentazione d'ingresso e delle comunicazioni con il datore e con lo Sportello unico. Bisogna ricostruire la situazione originaria del datore e confrontarla con gli atti dell'amministrazione. Solo dopo questo esame è possibile individuare se la decisione amministrativa applica correttamente il principio espresso dal TAR.
Le conseguenze sul contenzioso
Un diniego non dovrebbe essere contestato con l'affermazione generica che la perdita del lavoro consente sempre il rilascio del titolo per attesa occupazione. La strategia deve confrontarsi con la natura del vizio riscontrato, la cronologia del rapporto e l'eventuale esistenza di un differente titolo giuridico. La pronuncia non va estesa alle ipotesi in cui il lavoratore sia entrato sulla base di requisiti regolarmente sussistenti e abbia poi perso l'impiego.
Il caso insegna quanto sia importante individuare il momento in cui viene meno il presupposto giuridico: prima dell'ingresso o dopo un rapporto regolare. Su tale differenza può dipendere l'esito della domanda.
Pronuncia commentata: TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 29 ottobre 2025, n. 968, Pres. Gabbricci, Est. Fede. Scheda ufficiale di Giustizia amministrativa. Riferimento normativo: d.lgs. 286/1998, art. 22, nelle disposizioni applicabili.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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