lunedì 26 ottobre 2026

Secondo il TAR Umbria, la sanatoria 2020 non garantisce il permesso se il datore non ha i requisiti

Secondo il TAR Umbria, la sanatoria 2020 non garantisce il permesso se il datore non ha i requisiti

Che cosa succede quando il lavoratore straniero ha iniziato a lavorare, ma la procedura di emersione fallisce per problemi imputabili al datore? Il TAR Umbria, Perugia, sezione I, con sentenza 14 giugno 2024, n. 471, ha esaminato una controversia legata all’emersione dal lavoro irregolare prevista dall’articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020. Il caso dimostra perché la responsabilità del datore di lavoro non comporti, da sola, un diritto automatico al permesso per attesa occupazione.

La vicenda esaminata

Una società aveva presentato, per un proprio dipendente cittadino pakistano, una dichiarazione di emersione. Successivamente il rapporto si era interrotto per irreperibilità del datore e l’amministrazione aveva respinto l’istanza per insufficienza del reddito. La posizione del lavoratore appariva particolarmente delicata: l’ostacolo amministrativo riguardava requisiti collegati al datore di lavoro, non semplicemente una sua scelta di sottrarsi alla procedura.

La questione di costituzionalità

Il TAR aveva sollevato dubbi sulla disciplina del 2020, chiedendosi se fosse legittimo non prevedere, in ipotesi come questa, il rilascio al lavoratore di un permesso per attesa occupazione o di un altro titolo corrispondente alla situazione lavorativa dimostrata. Il confronto riguardava anche la diversa disciplina dell’emersione del 2012, che in specifici casi contemplava una tutela in presenza di cause di rigetto imputabili esclusivamente al datore.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 209 del 2023, ha dichiarato le questioni in parte inammissibili e in parte infondate, sottolineando anche il carattere eccezionale e le differenze tra i diversi procedimenti di regolarizzazione. Tornata la causa al giudice amministrativo, il TAR Umbria ha respinto il ricorso. Questo è l’esito effettivo della sentenza n. 471/2024: non una pronuncia favorevole al rilascio automatico del permesso, ma il rigetto della contestazione dopo l’intervento della Corte costituzionale.

Che cosa non si può ricavare dalla sentenza

Non sarebbe corretto sostenere che, in ogni situazione in cui il datore sia irreperibile o inadempiente, lo straniero abbia comunque diritto a un titolo di soggiorno per attesa occupazione sulla base della sanatoria 2020. Non è neppure corretto trasferire automaticamente le garanzie previste dalla regolarizzazione del 2012 a quella del 2020. I due sistemi hanno testi normativi, presupposti e finalità specifici.

Le verifiche operative per i lavoratori

Chi si trova coinvolto in una procedura di emersione non perfezionata deve anzitutto ottenere copia della domanda, delle comunicazioni dello Sportello unico per l’immigrazione e dell’eventuale provvedimento di diniego. Occorre accertare quale requisito l’amministrazione abbia ritenuto mancante, a chi sia riferibile e quali documenti lo dimostrino. Contratti, comunicazioni obbligatorie, retribuzioni, contributi e corrispondenza possono servire a ricostruire il rapporto lavorativo, ma la loro presenza non supera automaticamente gli ostacoli normativi evidenziati dal TAR.

Va inoltre distinta la tutela del lavoratore sul piano del rapporto di lavoro dalla spettanza di un titolo di soggiorno. Le pretese retributive o contributive e la possibilità di denunciare irregolarità non equivalgono, senza una specifica base legale, al riconoscimento di un permesso. Un esame individuale può invece individuare eventuali titoli diversi, se ne ricorrano autonomamente tutti i requisiti.

Una tutela da costruire sulla norma applicabile

La sentenza insegna a non fondare un ricorso sull’equivalenza, solo apparente, tra procedure di sanatoria di anni diversi. L’argomento dell’assenza di colpa del lavoratore è importante sul piano fattuale, ma per ottenere uno specifico titolo occorre una norma che ne consenta il rilascio e la verifica concreta dei requisiti. In presenza di un diniego, è quindi essenziale analizzare immediatamente motivazione, rimedi e termini, senza presupporre effetti favorevoli automatici.

Pronuncia: TAR Umbria – Perugia, sezione I, sentenza 14 giugno 2024, n. 471, Presidente Ungari, estensore De Grazia. Fonte: Giustizia amministrativa, massima e ricostruzione del caso. Pronuncia costituzionale richiamata: Corte costituzionale, sentenza n. 209/2023.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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