giovedì 29 ottobre 2026

Secondo il TAR Milano, l'uscita dall'Italia durante la sanatoria 2020 richiede una valutazione delle circostanze eccezionali

Secondo il TAR Milano, l'uscita dall'Italia durante la sanatoria 2020 richiede una valutazione delle circostanze eccezionali

La regolarizzazione prevista dall'articolo 103 del decreto-legge 34/2020 subordinava l'accesso alla procedura, tra l'altro, alla permanenza in Italia senza uscite dal territorio nazionale a partire dall'8 marzo 2020. La questione è se quel requisito debba essere applicato senza eccezioni anche quando l'allontanamento sia stato determinato da circostanze non evitabili. Il TAR Lombardia, Milano, Sezione III, con sentenza 3 novembre 2023, n. 2564, ha affrontato il problema.

La fattispecie e la norma

La disposizione sull'emersione era collegata alla particolare situazione dei lavoratori stranieri presenti in Italia durante l'emergenza sanitaria. Nella prassi, l'accertamento di un passaggio all'estero poteva determinare il rigetto dell'istanza. Ma la presenza di una regola temporale e territoriale non risolve da sola il problema di eventuali impedimenti straordinari che abbiano reso impossibile evitare il viaggio.

Il principio affermato dal giudice

Il TAR Milano ha chiarito che la formula dell'articolo 103, secondo cui i cittadini stranieri non dovevano aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020, non costituisce un divieto assoluto insuscettibile di eccezioni. L'amministrazione deve verificare se l'allontanamento sia stato determinato da esigenze eccezionali e se, alla luce degli interessi concretamente coinvolti, fosse impossibile per l'interessato evitarlo.

Il principio non equivale a una generale irrilevanza delle uscite dall'Italia. Il richiedente deve allegare circostanze specifiche e documentabili; la valutazione dell'eccezionalità non può essere sostituita da affermazioni generiche. Il giudice non ha stabilito che qualsiasi viaggio per ragioni personali sia automaticamente compatibile con la sanatoria.

Come impostare l'istruttoria

Prima di impugnare il diniego è opportuno ricostruire esattamente le date di uscita e rientro, i documenti di viaggio, la ragione dell'allontanamento e le possibilità concrete alternative disponibili al momento. Eventuali ragioni sanitarie o familiari devono essere documentate con atti pertinenti e collocate nella corretta sequenza temporale. Occorre quindi leggere il provvedimento di rigetto per stabilire se la Prefettura abbia compiuto un esame individuale o si sia limitata a considerare la partenza un ostacolo inevitabile.

La scelta della tutela deve tenere conto dell'atto impugnato e delle regole processuali applicabili. Una contestazione efficace non consiste nel negare l'esistenza del requisito, ma nel mostrare perché la situazione specifica meriti la verifica richiesta dalla pronuncia.

Il valore attuale della decisione

La sentenza riguarda una procedura straordinaria del 2020 e non può essere automaticamente trasposta ai decreti flussi, ai rinnovi ordinari o ad altri regimi di soggiorno. Resta tuttavia significativa sul piano metodologico: quando una disposizione è collegata a una situazione emergenziale, la sua applicazione deve confrontarsi con eventi eccezionali documentati, secondo la portata individuata dalla giurisprudenza.

Fonte giudiziaria: TAR Lombardia, Milano, Sezione III, sentenza 3 novembre 2023, n. 2564, Pres. Bignami, Est. Fornataro, richiamata nella relazione ufficiale del TAR Milano per l'anno giudiziario 2024.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Secondo il TAR Umbria, nella sanatoria del 2020 l'insufficienza del reddito datoriale non dà automaticamente diritto al permesso per attesa occupazione

Secondo il TAR Umbria, nella sanatoria del 2020 l'insufficienza del reddito datoriale non dà automaticamente diritto al permesso per attesa occupazione

La regolarizzazione del lavoro irregolare prevista dall'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha generato un contenzioso particolarmente delicato nei casi nei quali il lavoratore aveva avviato una relazione lavorativa, ma il datore non soddisfaceva i requisiti economici richiesti. Il TAR Umbria, Perugia, Sezione I, nella sentenza del 14 giugno 2024, n. 471, ha affrontato il tema dopo l'intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 209 del 2023.

Il caso esaminato

Una società aveva presentato una dichiarazione di emersione per un proprio dipendente straniero. Il rapporto si era poi interrotto per l'irreperibilità del datore di lavoro e l'amministrazione aveva respinto la domanda per insufficienza del requisito reddituale. Il problema non era soltanto la carenza di un presupposto dell'emersione, ma l'effetto che tale carenza, imputabile alla sfera datoriale, avrebbe prodotto sul lavoratore.

La questione di costituzionalità

Il TAR aveva sollevato dubbi sulla compatibilità costituzionale dell'art. 103, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge n. 34/2020, nella parte in cui non riconosceva al lavoratore, in simili circostanze, un permesso per attesa occupazione o altro titolo legato alla situazione lavorativa dimostrabile. Il confronto riguardava anche la diversa disciplina della regolarizzazione del 2012, che conteneva una specifica clausola a tutela del lavoratore in talune ipotesi di rigetto imputabile esclusivamente al datore.

Il principio affermato

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 209/2023, ha dichiarato le questioni in parte inammissibili e in parte infondate, sottolineando la natura eccezionale delle procedure di regolarizzazione e la specificità dei rispettivi presupposti. Ripreso il giudizio, il TAR Umbria ha respinto il ricorso. Non era quindi possibile trasferire automaticamente alla sanatoria del 2020 la previsione più favorevole propria della disciplina del 2012.

Il rigetto non afferma che ogni condotta del datore sia irrilevante né preclude in astratto ogni diversa forma di soggiorno, quando ne ricorrano autonomamente i requisiti. Stabilisce però che il procedimento speciale di emersione del 2020 non attribuisce, per il solo fatto che la carenza sia imputabile al datore, un automatico diritto al permesso per attesa occupazione.

Le conseguenze operative

Il professionista deve anzitutto acquisire il provvedimento di rigetto, l'istanza originaria, la documentazione reddituale del datore e le prove dell'effettivo svolgimento del rapporto. È poi necessario separare tre questioni: legittimità del rigetto secondo la disciplina speciale, eventuali rimedi nei confronti del datore, e possibilità di chiedere un diverso permesso secondo una norma autonoma. Le tre questioni non sono intercambiabili e possono implicare autorità e strumenti di tutela differenti.

La sentenza è particolarmente utile per evitare un ricorso fondato soltanto sull'assenza di colpa del lavoratore. Il dato umano e sociale può essere rilevante, ma il giudizio di legittimità sul diniego deve misurarsi con i requisiti effettivamente previsti dalla legge applicabile.

Una distinzione da mantenere

Le norme eccezionali sulle sanatorie hanno ambito delimitato. Non si può invocare per analogia la tutela prevista in una precedente regolarizzazione senza confrontarsi con la disciplina nuova e con le decisioni costituzionali che ne hanno verificato la legittimità. Al tempo stesso, la posizione dello straniero va esaminata complessivamente per verificare l'esistenza di altri titoli e strumenti di tutela, senza far dipendere ogni possibilità dal solo esito dell'emersione.

Fonte primaria: TAR Umbria, Perugia, Sezione I, sentenza 14 giugno 2024, n. 471, Pres. Ungari, Est. De Grazia; massima e ricostruzione ufficiali della Giustizia amministrativa. Corte costituzionale, sentenza n. 209 del 2023.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
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Episodio 13 – Ho un permesso per motivi familiari_ posso lavorare senza convertirlo

Questo episodio include contenuti generati dall’IA.

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Secondo il TAR Calabria, la protezione speciale rilasciata prima della riforma conserva la possibilità di conversione in lavoro

Secondo il TAR Calabria, la protezione speciale rilasciata prima della riforma conserva la possibilità di conversione in lavoro

La riforma della protezione speciale del 2023 ha inciso anche sulla convertibilità dei relativi permessi di soggiorno. Tuttavia, per i titoli già rilasciati e ancora validi al momento previsto dalla disciplina transitoria, non è corretto applicare automaticamente il divieto derivante dalle nuove disposizioni. Lo ha chiarito il TAR Calabria, Catanzaro, Sezione II, nella sentenza 7 marzo 2025, n. 460.

Il problema: il titolo precedente alla riforma

Il decreto-legge n. 20 del 2023, convertito dalla legge n. 50 del 2023, è intervenuto sulla disciplina del permesso per protezione speciale, eliminando precedenti possibilità di conversione in lavoro. Il suo articolo 7, comma 3, ha però previsto disposizioni transitorie per determinate categorie di permessi già rilasciati e in corso di validità. La controversia affrontata dal TAR riguardava l'ambito di applicazione di tale salvaguardia e, in particolare, se potesse riguardare anche i titoli rilasciati dal Questore a seguito della procedura prevista dall'articolo 32 del d.lgs. n. 25/2008.

La risposta del TAR Catanzaro

La sentenza n. 460/2025, come sintetizzata nella relazione ufficiale sull'anno giudiziario, ha valorizzato il collegamento sostanziale tra il permesso di protezione speciale rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008 e i presupposti dell'articolo 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286/1998. Secondo il Collegio, non è condivisibile l'interpretazione secondo cui il regime transitorio di convertibilità sarebbe riservato esclusivamente ai titoli riconducibili alla formulazione dell'articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, escludendo quelli emessi dopo il passaggio davanti alla Commissione territoriale.

La ratio è evitare che due titoli fondati sui medesimi presupposti sostanziali ricevano, sul piano transitorio, un trattamento incongruo per la sola differenza del percorso amministrativo di rilascio. Il giudice ha dunque riconosciuto che, nei casi tutelati dalla clausola transitoria, la conversione in lavoro rimane possibile quando ricorrono le condizioni previste dalla legge.

Come ricostruire la posizione individuale

Il primo controllo riguarda il titolo in possesso dell'interessato: data del rilascio, tipologia indicata, disposizione normativa utilizzata e validità al momento di riferimento. Bisogna poi verificare se vi siano stati rinnovi, eventuali domande di conversione, documentazione del rapporto lavorativo e provvedimenti di rigetto. Una richiesta generica fondata sulla sola esistenza di un permesso per protezione speciale non è sufficiente.

Particolare cautela è necessaria quando la Questura sostiene che il divieto introdotto nel 2023 si applichi indistintamente a ogni domanda. In presenza di un titolo anteriore alla riforma è indispensabile motivare perché la singola posizione ricada nella disciplina transitoria, senza confondere il diritto alla protezione con i requisiti amministrativi della conversione lavorativa.

La portata e i limiti della pronuncia

Il TAR Calabria non ha affermato che tutti i permessi per protezione speciale, anche quelli rilasciati successivamente alla riforma, siano liberamente convertibili. Il principio è circoscritto ai titoli rientranti nelle condizioni temporali e sostanziali stabilite dal legislatore nel 2023. Inoltre la conversione richiede la verifica dei presupposti previsti per il nuovo titolo.

Per chi assiste professionalmente il richiedente, il punto decisivo è una corretta ricostruzione della successione delle leggi nel tempo. La disciplina transitoria non costituisce una norma marginale: può determinare l'esito della pratica e la legittimità del provvedimento amministrativo.

Fonte: TAR Calabria, Catanzaro, Sezione II, sentenza 7 marzo 2025, n. 460, Pres. Correale, Est. Carchedi, come riportata nella relazione ufficiale per l'anno giudiziario 2026.

Avv. Fabio Loscerbo
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