mercoledì 28 ottobre 2026

Secondo il TAR Lazio, per la cittadinanza non basta l'iscrizione anagrafica: il problema dei permessi stagionali

Secondo il TAR Lazio, per la cittadinanza non basta l'iscrizione anagrafica: il problema dei permessi stagionali

Il TAR Lazio, Roma, Sezione V-bis, con sentenza 10 luglio 2026 n. 12612 (R.G. 4273/2025), ha esaminato una questione concreta: come computare i dieci anni di residenza legale richiesti dall'art. 9, comma 1, lettera f), della legge 91/1992 ai fini della concessione della cittadinanza italiana quando nel periodo considerato figurano titoli per lavoro stagionale.

Il caso

Il ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza il 29 marzo 2022. Il Ministero, con provvedimento del 17 marzo 2025, l'aveva dichiarata inammissibile perché la documentazione non dimostrava una residenza legale continuativa nell'intero decennio precedente. Due permessi per lavoro stagionale, con durata limitata, non assicuravano la continuità del soggiorno oltre la rispettiva scadenza. Nel frattempo l'interessato aveva ottenuto un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo dal 7 agosto 2014.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha distinto l'iscrizione nei registri anagrafici dalla condizione di soggiorno legale ai fini della cittadinanza: la prima non sana da sola periodi privi di un titolo idoneo. Un permesso stagionale autorizza il soggiorno durante la sua validità, ma non costituisce, per sua natura, prova di una permanenza regolare senza interruzioni nei periodi successivi. Di conseguenza, nel caso concreto non risultava integrato il requisito decennale alla data della domanda originaria.

La sentenza ha tuttavia segnalato, senza concedere la cittadinanza, che l'interessato avrebbe potuto presentare una nuova domanda valorizzando gli elementi sopravvenuti, se la residenza legale continuativa risultasse maturata dal 2014. È una distinzione importante: il rigetto di un ricorso contro una precedente domanda non equivale necessariamente all'impossibilità di presentare una nuova istanza in presenza di presupposti successivi.

Quali documenti controllare prima della domanda?

La verifica non deve limitarsi al certificato storico di residenza. Occorre ricostruire la successione dei permessi di soggiorno, le date di scadenza, le domande di rinnovo e i relativi effetti giuridici, gli eventuali periodi di assenza e la condizione anagrafica. In presenza di titoli stagionali, è decisivo verificare come siano stati coperti i periodi intercorrenti tra un titolo e l'altro.

Se la Prefettura contesta la continuità, la strategia difensiva deve partire da una cronologia documentata. Non basta affermare di avere vissuto stabilmente in Italia; occorre affrontare il problema della residenza legale in senso tecnico. Qualora siano maturati successivamente i presupposti, va considerata anche la presentazione di una nuova domanda, distinta dall'impugnazione dell'atto precedente.

Il principio operativo

La sentenza n. 12612/2026 non nega valore legale al soggiorno stagionale per la sua durata effettiva: chiarisce che quel titolo non rende automaticamente legale e ininterrotto il periodo successivo alla scadenza. L'istruttoria sulla cittadinanza deve quindi essere preparata con particolare attenzione alle discontinuità documentali e normative.

Fonte: TAR Lazio, Roma, Sezione V-bis, sentenza 10 luglio 2026, n. 12612, R.G. 4273/2025. Testo integrale della pronuncia; portale della Giustizia amministrativa.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Secondo il TAR Bologna, la revoca del permesso UE di lungo periodo e il percorso terapeutico sono questioni distinte

Secondo il TAR Bologna, la revoca del permesso UE di lungo periodo e il percorso terapeutico sono questioni distinte

La sentenza del TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sezione I, 16 giugno 2025, n. 719, affronta un problema delicato: quale effetto abbia una condanna per un reato particolarmente grave sulla conservazione del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e come debba essere considerato il contemporaneo svolgimento di un programma terapeutico collegato alla misura penale.

Il contesto della decisione

Il caso descritto nella relazione ufficiale del Tribunale riguarda uno straniero condannato per tentato omicidio che doveva completare un percorso terapeutico previsto in sede penale e svolgere un'attività lavorativa autorizzata nell'ambito della libertà vigilata. Il procedimento amministrativo riguardava la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. È essenziale distinguere la permanenza in Italia necessaria all'esecuzione di prescrizioni giudiziarie dalla titolarità di uno specifico documento di soggiorno.

Il principio affermato

Secondo la ricostruzione della pronuncia riportata dal TAR, la natura particolare del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo rende incompatibile il mantenimento del titolo con una condanna tanto grave nel caso in esame. La necessità di proseguire il programma terapeutico e di svolgere il lavoro prescritto ed autorizzato in regime di libertà vigilata, tuttavia, può legittimare la permanenza sul territorio nazionale pur in assenza di quel permesso. Il possibile rilascio di un titolo a tempo determinato potrà essere valutato dall'autorità competente al termine del programma.

La pronuncia non autorizza a concludere che qualsiasi condanna comporti automaticamente la revoca di ogni titolo di soggiorno. Le regole sui soggiornanti di lungo periodo, i presupposti di pericolosità e le garanzie applicabili richiedono sempre un'analisi del quadro normativo e delle circostanze. Né l'autorizzazione a svolgere un lavoro durante l'esecuzione di una misura penale coincide, di per sé, con il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro.

Le conseguenze pratiche

Per il professionista che assiste una persona in una situazione analoga è necessario tenere distinti tre piani. Il primo è il provvedimento della Questura che incide sul titolo di lungo periodo, con le motivazioni e le forme di tutela proprie. Il secondo è la disciplina dell'esecuzione penale e delle prescrizioni che rendono necessaria la presenza in Italia per un determinato periodo. Il terzo è la possibilità, da verificare con l'amministrazione competente, di un diverso titolo di soggiorno nei tempi e secondo i requisiti previsti dalla legge.

È opportuno acquisire la sentenza penale, i provvedimenti della magistratura di sorveglianza, la documentazione sanitaria e terapeutica pertinente, gli atti che autorizzano il lavoro, il provvedimento amministrativo di revoca e le comunicazioni successive. La presenza di un programma terapeutico non è un documento intercambiabile con il titolo di soggiorno, ma può avere rilievo autonomo nella valutazione della posizione personale.

La distinzione da non perdere

Il nucleo della decisione consiste nel non sovrapporre due effetti giuridici differenti: la perdita di un determinato status di soggiorno e la permanenza necessaria a completare un percorso disposto dall'autorità giudiziaria. Per decidere quale tutela utilizzare occorre valutare il titolo revocato, il contenuto esatto delle prescrizioni penali e gli eventuali margini per una successiva regolarizzazione. Nessuno di questi passaggi può essere sostituito da un'affermazione generica sull'integrazione o sulla pericolosità.

Fonte giudiziaria: TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sezione I, sentenza 16 giugno 2025, n. 719, Pres. Carpentieri, Est. Bertagnolli, sintetizzata nella relazione ufficiale del TAR Bologna per l'anno giudiziario 2026.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
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Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Secondo il TAR Lazio, la cittadinanza dei minori e la scelta del giudice competente: perché conta la natura del diritto

Secondo il TAR Lazio, la cittadinanza dei minori e la scelta del giudice competente: perché conta la natura del diritto

Una controversia sulla cittadinanza italiana può apparire amministrativa perché nasce da una circolare ministeriale o da un provvedimento dell'amministrazione. Non sempre, però, deve essere portata dinanzi al TAR. La sentenza del TAR Lazio, Roma, Sezione V-bis, 13 marzo 2026, n. 4681, affronta il problema con riferimento alle nuove disposizioni sulla cittadinanza dei minorenni introdotte dalla legge n. 74 del 2025.

La vicenda

Il ricorso aveva a oggetto una circolare del Ministero dell'interno del 28 maggio 2025, emanata per l'applicazione della nuova disciplina relativa a minori stranieri o apolidi con genitori cittadini italiani per nascita. La controversia riguardava l'interpretazione dei requisiti previsti dall'art. 4, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 91 del 1992. Il nodo non era soltanto la correttezza delle istruzioni amministrative, ma la qualificazione della posizione giuridica azionata.

Che cosa ha deciso il TAR?

Il giudice amministrativo ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Ha ritenuto che, quando l'acquisto della cittadinanza dipende dall'accertamento di presupposti determinati direttamente dalla legge, senza una valutazione discrezionale della pubblica amministrazione, la controversia investe un diritto soggettivo. La sua tutela compete quindi al giudice ordinario. Non basta impugnare formalmente una circolare per trasformare in interesse legittimo una posizione sostanzialmente riconducibile a un diritto.

La decisione non ha riconosciuto la cittadinanza ai singoli minori e non ha stabilito che tutti i figli di cittadini italiani per nascita acquistino automaticamente la cittadinanza. Ha risolto preliminarmente la questione della giurisdizione.

Le conseguenze per le famiglie

Quando si valuta una domanda relativa alla cittadinanza di un minore è necessario individuare la specifica disposizione applicabile, l'eventuale necessità di una dichiarazione di volontà, la documentazione dello status dei genitori e i termini previsti dalla normativa. Non è sufficiente un generico riferimento alla cittadinanza italiana di uno dei genitori: possono essere decisive la data di nascita, la situazione familiare e le disposizioni transitorie.

Se l'amministrazione nega o contesta il riconoscimento, occorre quindi identificare la posizione giuridica e il giudice competente prima di predisporre il ricorso. Un errore nella scelta della giurisdizione può determinare un arresto processuale, costi e ritardi, pur restando da valutare gli eventuali meccanismi di prosecuzione dinanzi al giudice munito di giurisdizione.

La distinzione con la naturalizzazione

La sentenza non deve essere confusa con il contenzioso sulla concessione della cittadinanza per naturalizzazione, nel quale assumono rilievo valutazioni dell'amministrazione e regole processuali differenti. La tutela cambia in rapporto al titolo giuridico invocato: acquisto della cittadinanza per il verificarsi di requisiti legali e concessione discrezionale non sono situazioni identiche.

Indicazione operativa

Il primo compito del difensore è ricostruire la fattispecie normativa, non scegliere il ricorso sulla sola base dell'autorità che ha firmato l'atto. La sentenza n. 4681/2026 ribadisce che la natura sostanziale della posizione giuridica determina la corretta sede giurisdizionale.

Fonte giudiziaria: TAR Lazio, Roma, Sezione V-bis, sentenza 13 marzo 2026, n. 4681; approfondimento ufficiale della Giustizia amministrativa.

Avv. Fabio Loscerbo
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Secondo il TAR Calabria, il permesso per protezione speciale può ancora essere convertito in lavoro: la disciplina transitoria

Secondo il TAR Calabria, il permesso per protezione speciale può ancora essere convertito in lavoro: la disciplina transitoria

La riforma introdotta dal decreto-legge n. 20 del 2023 ha modificato profondamente il sistema della protezione speciale e le possibilità di conversione del relativo titolo in permesso per lavoro. Non tutte le situazioni sorte prima della riforma, tuttavia, sono soggette alla nuova disciplina nello stesso modo. Il TAR Calabria, Catanzaro, Sezione II, con sentenza 7 marzo 2025, n. 460, ha affrontato una questione di particolare rilevanza pratica: l'applicazione della disposizione transitoria ai titoli di soggiorno per protezione speciale rilasciati dal Questore a seguito della procedura di protezione internazionale.

Il problema interpretativo

Il decreto-legge n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023, ha eliminato alcune precedenti ipotesi di conversione previste dall'art. 6, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286/1998. L'art. 7, comma 3, ha tuttavia dettato una clausola di salvaguardia per determinati permessi per protezione speciale già rilasciati e in corso di validità, contemplando il rinnovo una sola volta con durata annuale e la facoltà di conversione in lavoro ove sussistano i requisiti.

Il nodo era stabilire se la possibilità di conversione fosse limitata ai titoli richiamati testualmente dall'art. 19, comma 1.1, terzo periodo, del Testo unico oppure comprendesse anche i permessi per protezione speciale emessi ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 25/2008, in relazione ai medesimi presupposti sostanziali.

Il principio affermato dalla sentenza n. 460/2025

Il TAR Calabria ha accolto un'interpretazione non restrittiva della disciplina transitoria: i permessi per protezione speciale rilasciati prima della riforma, ancora validi nel periodo rilevante, conservano la possibilità di conversione in permessi per lavoro quando ricorrano i requisiti prescritti. La correlazione fra i titoli emessi ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 25/2008 e i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286/1998 impedisce di escludere automaticamente i primi dalla clausola transitoria soltanto per il diverso percorso procedurale di rilascio.

La conclusione riguarda una determinata categoria di titoli e la successione temporale delle norme. Non equivale ad affermare che ogni permesso per protezione speciale oggi rilasciato sia convertibile, né che la conversione avvenga senza una domanda e senza prova dei requisiti lavorativi.

Le verifiche necessarie nella pratica

Prima di presentare la domanda o di impugnare un diniego è essenziale ricostruire la data di rilascio del permesso, il suo fondamento normativo, la validità del titolo al momento rilevante e l'eventuale presentazione di precedenti istanze. Occorre poi esaminare il rapporto di lavoro e la documentazione richiesta per il titolo richiesto: la mera titolarità della protezione speciale non sostituisce le condizioni proprie della conversione.

Se la Questura oppone un diniego facendo leva esclusivamente sulla riforma del 2023, è opportuno verificare se abbia effettivamente considerato la disposizione transitoria e la tipologia del titolo rilasciato. Le circostanze individuali possono incidere sulla scelta dello strumento di tutela e sulla competenza giurisdizionale.

La lezione della pronuncia

La disciplina dell'immigrazione non può essere letta ignorando il momento in cui il titolo è stato rilasciato e il regime normativo che lo accompagnava. Il giudizio sulla convertibilità richiede una ricostruzione puntuale dei fatti e delle disposizioni transitorie: è questo il profilo centrale della pronuncia calabrese, utile tanto al cittadino straniero quanto al professionista che ne assiste la posizione.

Fonte giurisprudenziale: TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, sentenza 7 marzo 2025, n. 460, Pres. Correale, Est. Carchedi. Pronuncia riportata nella relazione ufficiale del TAR Calabria sull'anno giudiziario 2026.

Avv. Fabio Loscerbo
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Secondo il TAR Milano, l'uscita dall'Italia durante la sanatoria 2020 non è sempre un ostacolo insuperabile

Secondo il TAR Milano, l'uscita dall'Italia durante la sanatoria 2020 non è sempre un ostacolo insuperabile

Il requisito della presenza continuativa in Italia previsto dall'art. 103 del decreto-legge n. 34/2020 è stato al centro della sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. III, 3 novembre 2023, n. 2564. La decisione offre un criterio concreto per l'esame dei casi nei quali lo straniero abbia dovuto lasciare il territorio nazionale per circostanze eccezionali.

La questione sottoposta al Tribunale

La disciplina dell'emersione dal lavoro irregolare del 2020 prevedeva che il cittadino straniero non dovesse aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020. Il problema giuridico era stabilire se la previsione dovesse applicarsi rigidamente, senza considerare le circostanze che avevano determinato l'allontanamento.

Il principio affermato

Il TAR ha escluso che la disposizione dovesse essere intesa come assolutamente inderogabile. Secondo la pronuncia, devono essere considerate possibili eccezioni quando eventi particolari rendano concretamente impossibile evitare l'uscita dall'Italia, tenuto conto degli interessi coinvolti. L'amministrazione, dunque, deve verificare se l'allontanamento sia dovuto a esigenze eccezionali prima di utilizzarlo come motivo ostativo all'emersione.

La sentenza non stabilisce che qualsiasi viaggio all'estero sia irrilevante, né elimina il requisito legale della presenza. Il punto decisivo è la valutazione delle ragioni effettive dell'uscita, con attenzione alla loro eccezionalità e alla possibilità concreta per l'interessato di evitarla.

Quali documenti sono importanti?

In un procedimento ancora controverso occorre ricostruire con precisione date di uscita e rientro, ragioni del viaggio e impossibilità di restare in Italia. Possono essere rilevanti titoli di viaggio, documentazione sanitaria, comunicazioni ufficiali, attestazioni relative a emergenze familiari o ad altri eventi eccezionali, purché pertinenti e verificabili. Le dichiarazioni generiche, da sole, potrebbero non essere sufficienti.

Implicazioni per ricorsi e riesame

Se un provvedimento sfavorevole si basa unicamente sull'uscita dal territorio italiano, la difesa deve controllare se le circostanze addotte siano state realmente esaminate. Può assumere rilievo un difetto di istruttoria o di motivazione, senza però poter anticipare l'esito del giudizio. La scelta fra impugnazione e altri rimedi dipende dal provvedimento, dalle date di notifica e dallo stato della procedura.

Il precedente concerne specificamente la procedura straordinaria del 2020. Non può essere trasposto automaticamente alle regole ordinarie di rinnovo o rilascio dei permessi di soggiorno, che hanno presupposti differenti.

Riferimento giurisprudenziale verificato: TAR Lombardia, Milano, sez. III, sentenza 3 novembre 2023, n. 2564, riportata nella relazione ufficiale del TAR Lombardia per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2024.

Avv. Fabio Loscerbo
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Secondo il Consiglio di giustizia amministrativa, il reddito da lavoro irregolare non basta per il permesso UE di lungo periodo

Secondo il Consiglio di giustizia amministrativa, il reddito da lavoro irregolare non basta per il permesso UE di lungo periodo

Il requisito reddituale per ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non si riduce a una semplice disponibilità materiale di denaro. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza 22 aprile 2021, n. 353, ha affrontato il tema della rilevanza del reddito da lavoro irregolare. Il principio, segnalato sul portale della Giustizia amministrativa, riguarda la dimostrazione delle risorse economiche richieste per un titolo destinato a garantire stabilità di soggiorno.

Il principio giurisprudenziale

La pronuncia evidenzia l'irrilevanza del reddito proveniente da lavoro irregolare ai fini del rilascio del permesso CE, oggi UE, per soggiornanti di lungo periodo. La qualificazione dell'attività lavorativa e la possibilità di provare redditi secondo le regole applicabili non sono quindi profili secondari dell'istruttoria. Il titolo di lungo periodo non può essere ottenuto semplicemente allegando somme incassate al di fuori di un rapporto lavorativo regolare.

La disciplina di riferimento

L'articolo 9 del d.lgs. 286/1998 richiede, fra gli altri presupposti, un periodo di soggiorno regolare e la disponibilità di un reddito non inferiore alla soglia legislativamente prevista, oltre agli altri requisiti che dipendono dalla situazione concreta. Le verifiche devono essere condotte sulla normativa vigente al momento dell'istanza e sulle modalità di documentazione consentite. La sentenza del 2021 non va interpretata come una regola universale su qualsiasi somma percepita da uno straniero o su ogni diverso permesso di soggiorno.

La differenza tra lavoro svolto e reddito dimostrabile

Può accadere che una persona abbia effettivamente lavorato per mesi senza che il rapporto sia stato correttamente formalizzato dal datore. L'effettività della prestazione è rilevante sul piano del diritto del lavoro e delle eventuali pretese retributive e contributive, ma non elimina automaticamente i requisiti amministrativi del titolo di lungo periodo. L'eventuale regolarizzazione contributiva o la rettifica dei dati devono essere verificate nei loro effetti e tempi propri, senza presumere che incidano retroattivamente su qualsiasi procedimento già definito.

Come preparare una domanda solida

Prima della presentazione occorre ricostruire le annualità e i documenti reddituali pertinenti: dichiarazioni fiscali, certificazioni uniche, buste paga, contratti, comunicazioni obbligatorie e posizione contributiva. È essenziale verificare la coerenza dei dati e chiarire tempestivamente gli scostamenti. Per i nuclei familiari vanno inoltre considerati i criteri normativi specifici, evitando di sommare automaticamente entrate che potrebbero non essere utilmente computabili nel caso concreto.

Che cosa fare dopo un diniego

Il diniego deve essere esaminato nella sua motivazione: può riguardare il livello del reddito, la sua prova, la regolarità del rapporto oppure altri requisiti, come la continuità del soggiorno. Distinguere questi profili è determinante per stabilire se sia utile integrare la documentazione, chiedere accesso agli atti o proporre un rimedio giurisdizionale nei termini applicabili. Anche qui, la prova di un'attività materialmente svolta non equivale necessariamente alla prova amministrativa di un reddito rilevante per il permesso richiesto.

Le implicazioni operative

La decisione invita a non confondere la tutela del lavoratore contro il lavoro irregolare con i presupposti del titolo UE di lungo periodo. Sono entrambi ambiti importanti, ma rispondono a logiche e discipline differenti. Per un'istanza di soggiorno stabile la verifica preventiva della qualità documentale del reddito evita di costruire la domanda su elementi che l'amministrazione potrebbe legittimamente considerare non utilizzabili.

Pronuncia: Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza 22 aprile 2021, n. 353, Pres. De Nictolis, Est. Molinaro. Fonte istituzionale: Giustizia amministrativa, archivio delle pronunce in evidenza. Commento fondato sul principio ufficialmente segnalato; non vengono attribuite alla decisione ulteriori circostanze fattuali non verificate.

Avv. Fabio Loscerbo
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ORCID: 0009-0004-7030-0428
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Secondo il TAR Milano, l'uscita dall'Italia durante la sanatoria 2020 richiede una valutazione delle circostanze eccezionali

Secondo il TAR Milano, l'uscita dall'Italia durante la sanatoria 2020 richiede una valutazione delle circostanze eccezionali La rego...