martedì 27 ottobre 2026

Secondo il TAR Salerno, dopo l’emersione del lavoro irregolare tornano applicabili le regole ordinarie sul permesso di soggiorno

Secondo il TAR Salerno, dopo l’emersione del lavoro irregolare tornano applicabili le regole ordinarie sul permesso di soggiorno

Il procedimento di emersione previsto dall’articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 e quello di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato sono collegati, ma non coincidono. La sentenza del TAR Campania, Salerno, sezione III, 6 giugno 2023, n. 1307, chiarisce come debbano essere affrontati i ritardi dell’amministrazione quando l’emersione sia già stata definita e resti da rilasciare il titolo di soggiorno.

Il principio espresso dal Tribunale amministrativo

Secondo la massima ufficiale della decisione, la procedura di emersione è strumentale al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Una volta conclusa la prima fase, non vi sono ragioni per escludere le regole ordinarie del testo unico sull’immigrazione, d.lgs. n. 286 del 1998, relative al rilascio del titolo. Il giudice affronta, quindi, il rapporto fra un istituto eccezionale di regolarizzazione e gli adempimenti amministrativi ordinari che ne seguono.

Il termine procedimentale nella fattispecie esaminata

Il TAR Salerno, nella fattispecie considerata, ha individuato nell’articolo 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998 il termine di sessanta giorni per la definizione del procedimento di rilascio del permesso per lavoro subordinato, facendolo decorrere dalla sottoposizione del richiedente ai rilievi fotodattiloscopici. Questo riferimento alla decorrenza è specificamente attestato dalla massima della sentenza e deve essere letto nel contesto del procedimento esaminato; non è corretto trasferirlo indiscriminatamente a ogni diversa domanda di soggiorno.

Perché la distinzione è utile

In pratica, lo straniero potrebbe aver completato l’emersione ma rimanere in attesa della materializzazione o del rilascio del permesso. Ciò può generare difficoltà nel rapporto con il datore di lavoro, con gli uffici e con i soggetti che richiedono un documento aggiornato. Individuare quale procedimento sia effettivamente pendente permette di formulare una richiesta corretta: non un generico sollecito alla sanatoria, ma un’istanza mirata alla conclusione del procedimento ancora aperto.

Quali documenti sono necessari

Il difensore dovrebbe acquisire copia della domanda di emersione, delle comunicazioni dello Sportello unico, della documentazione relativa alla conclusione della fase di regolarizzazione e delle ricevute riguardanti il successivo permesso. Occorre inoltre individuare la data dei rilievi fotodattiloscopici, l’eventuale convocazione, le comunicazioni della Questura e ogni documento che dimostri il perdurare dell’inerzia.

La prova della cronologia è essenziale: il sollecito è più efficace se specifica quando la fase di emersione si è chiusa e quale obbligo amministrativo resta da adempiere. Può essere utile presentare un’istanza protocollata di definizione del procedimento, allegando gli elementi già acquisiti senza duplicare inutilmente l’intero fascicolo.

Silenzio amministrativo e rimedi

La scadenza di un termine procedimentale non comporta automaticamente l’accoglimento della domanda di permesso. L’amministrazione può dover ancora verificare i requisiti pertinenti e adottare un provvedimento espresso. Quando vi sia un’inerzia giuridicamente rilevante, il difensore può valutare i rimedi contro il silenzio, verificando giurisdizione, presupposti, tempi e interesse ad agire. La decisione del TAR non sostituisce la verifica individuale della pratica.

Il limite del principio

Questa pronuncia riguarda una procedura di emersione già conclusa. Non significa che ogni domanda di emersione incompleta o respinta dia automaticamente diritto a un permesso, né che ogni mancato rilascio integri necessariamente silenzio illegittimo. Il primo controllo rimane la posizione amministrativa effettiva del lavoratore, seguita dalla verifica del requisito normativo invocato e delle comunicazioni ricevute.

Pronuncia: TAR Campania, Salerno, sez. III, sentenza 6 giugno 2023, n. 1307, presidente Russo, estensore Bello. Fonte istituzionale: Giustizia amministrativa, massima sui rapporti tra emersione e rilascio del permesso. Il commento si fonda sui principi verificabili riportati nella massima, senza attribuire alla sentenza ulteriori fatti non documentati.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Nessun commento:

Posta un commento

Secondo il TAR Milano, l'uscita dall'Italia durante la sanatoria 2020 richiede una valutazione delle circostanze eccezionali

Secondo il TAR Milano, l'uscita dall'Italia durante la sanatoria 2020 richiede una valutazione delle circostanze eccezionali La rego...