giovedì 29 ottobre 2026

Secondo il TAR Calabria, la protezione speciale rilasciata prima della riforma conserva la possibilità di conversione in lavoro

Secondo il TAR Calabria, la protezione speciale rilasciata prima della riforma conserva la possibilità di conversione in lavoro

La riforma della protezione speciale del 2023 ha inciso anche sulla convertibilità dei relativi permessi di soggiorno. Tuttavia, per i titoli già rilasciati e ancora validi al momento previsto dalla disciplina transitoria, non è corretto applicare automaticamente il divieto derivante dalle nuove disposizioni. Lo ha chiarito il TAR Calabria, Catanzaro, Sezione II, nella sentenza 7 marzo 2025, n. 460.

Il problema: il titolo precedente alla riforma

Il decreto-legge n. 20 del 2023, convertito dalla legge n. 50 del 2023, è intervenuto sulla disciplina del permesso per protezione speciale, eliminando precedenti possibilità di conversione in lavoro. Il suo articolo 7, comma 3, ha però previsto disposizioni transitorie per determinate categorie di permessi già rilasciati e in corso di validità. La controversia affrontata dal TAR riguardava l'ambito di applicazione di tale salvaguardia e, in particolare, se potesse riguardare anche i titoli rilasciati dal Questore a seguito della procedura prevista dall'articolo 32 del d.lgs. n. 25/2008.

La risposta del TAR Catanzaro

La sentenza n. 460/2025, come sintetizzata nella relazione ufficiale sull'anno giudiziario, ha valorizzato il collegamento sostanziale tra il permesso di protezione speciale rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008 e i presupposti dell'articolo 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286/1998. Secondo il Collegio, non è condivisibile l'interpretazione secondo cui il regime transitorio di convertibilità sarebbe riservato esclusivamente ai titoli riconducibili alla formulazione dell'articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, escludendo quelli emessi dopo il passaggio davanti alla Commissione territoriale.

La ratio è evitare che due titoli fondati sui medesimi presupposti sostanziali ricevano, sul piano transitorio, un trattamento incongruo per la sola differenza del percorso amministrativo di rilascio. Il giudice ha dunque riconosciuto che, nei casi tutelati dalla clausola transitoria, la conversione in lavoro rimane possibile quando ricorrono le condizioni previste dalla legge.

Come ricostruire la posizione individuale

Il primo controllo riguarda il titolo in possesso dell'interessato: data del rilascio, tipologia indicata, disposizione normativa utilizzata e validità al momento di riferimento. Bisogna poi verificare se vi siano stati rinnovi, eventuali domande di conversione, documentazione del rapporto lavorativo e provvedimenti di rigetto. Una richiesta generica fondata sulla sola esistenza di un permesso per protezione speciale non è sufficiente.

Particolare cautela è necessaria quando la Questura sostiene che il divieto introdotto nel 2023 si applichi indistintamente a ogni domanda. In presenza di un titolo anteriore alla riforma è indispensabile motivare perché la singola posizione ricada nella disciplina transitoria, senza confondere il diritto alla protezione con i requisiti amministrativi della conversione lavorativa.

La portata e i limiti della pronuncia

Il TAR Calabria non ha affermato che tutti i permessi per protezione speciale, anche quelli rilasciati successivamente alla riforma, siano liberamente convertibili. Il principio è circoscritto ai titoli rientranti nelle condizioni temporali e sostanziali stabilite dal legislatore nel 2023. Inoltre la conversione richiede la verifica dei presupposti previsti per il nuovo titolo.

Per chi assiste professionalmente il richiedente, il punto decisivo è una corretta ricostruzione della successione delle leggi nel tempo. La disciplina transitoria non costituisce una norma marginale: può determinare l'esito della pratica e la legittimità del provvedimento amministrativo.

Fonte: TAR Calabria, Catanzaro, Sezione II, sentenza 7 marzo 2025, n. 460, Pres. Correale, Est. Carchedi, come riportata nella relazione ufficiale per l'anno giudiziario 2026.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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