giovedì 29 ottobre 2026

Secondo il TAR Umbria, nella sanatoria del 2020 l'insufficienza del reddito datoriale non dà automaticamente diritto al permesso per attesa occupazione

Secondo il TAR Umbria, nella sanatoria del 2020 l'insufficienza del reddito datoriale non dà automaticamente diritto al permesso per attesa occupazione

La regolarizzazione del lavoro irregolare prevista dall'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha generato un contenzioso particolarmente delicato nei casi nei quali il lavoratore aveva avviato una relazione lavorativa, ma il datore non soddisfaceva i requisiti economici richiesti. Il TAR Umbria, Perugia, Sezione I, nella sentenza del 14 giugno 2024, n. 471, ha affrontato il tema dopo l'intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 209 del 2023.

Il caso esaminato

Una società aveva presentato una dichiarazione di emersione per un proprio dipendente straniero. Il rapporto si era poi interrotto per l'irreperibilità del datore di lavoro e l'amministrazione aveva respinto la domanda per insufficienza del requisito reddituale. Il problema non era soltanto la carenza di un presupposto dell'emersione, ma l'effetto che tale carenza, imputabile alla sfera datoriale, avrebbe prodotto sul lavoratore.

La questione di costituzionalità

Il TAR aveva sollevato dubbi sulla compatibilità costituzionale dell'art. 103, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge n. 34/2020, nella parte in cui non riconosceva al lavoratore, in simili circostanze, un permesso per attesa occupazione o altro titolo legato alla situazione lavorativa dimostrabile. Il confronto riguardava anche la diversa disciplina della regolarizzazione del 2012, che conteneva una specifica clausola a tutela del lavoratore in talune ipotesi di rigetto imputabile esclusivamente al datore.

Il principio affermato

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 209/2023, ha dichiarato le questioni in parte inammissibili e in parte infondate, sottolineando la natura eccezionale delle procedure di regolarizzazione e la specificità dei rispettivi presupposti. Ripreso il giudizio, il TAR Umbria ha respinto il ricorso. Non era quindi possibile trasferire automaticamente alla sanatoria del 2020 la previsione più favorevole propria della disciplina del 2012.

Il rigetto non afferma che ogni condotta del datore sia irrilevante né preclude in astratto ogni diversa forma di soggiorno, quando ne ricorrano autonomamente i requisiti. Stabilisce però che il procedimento speciale di emersione del 2020 non attribuisce, per il solo fatto che la carenza sia imputabile al datore, un automatico diritto al permesso per attesa occupazione.

Le conseguenze operative

Il professionista deve anzitutto acquisire il provvedimento di rigetto, l'istanza originaria, la documentazione reddituale del datore e le prove dell'effettivo svolgimento del rapporto. È poi necessario separare tre questioni: legittimità del rigetto secondo la disciplina speciale, eventuali rimedi nei confronti del datore, e possibilità di chiedere un diverso permesso secondo una norma autonoma. Le tre questioni non sono intercambiabili e possono implicare autorità e strumenti di tutela differenti.

La sentenza è particolarmente utile per evitare un ricorso fondato soltanto sull'assenza di colpa del lavoratore. Il dato umano e sociale può essere rilevante, ma il giudizio di legittimità sul diniego deve misurarsi con i requisiti effettivamente previsti dalla legge applicabile.

Una distinzione da mantenere

Le norme eccezionali sulle sanatorie hanno ambito delimitato. Non si può invocare per analogia la tutela prevista in una precedente regolarizzazione senza confrontarsi con la disciplina nuova e con le decisioni costituzionali che ne hanno verificato la legittimità. Al tempo stesso, la posizione dello straniero va esaminata complessivamente per verificare l'esistenza di altri titoli e strumenti di tutela, senza far dipendere ogni possibilità dal solo esito dell'emersione.

Fonte primaria: TAR Umbria, Perugia, Sezione I, sentenza 14 giugno 2024, n. 471, Pres. Ungari, Est. De Grazia; massima e ricostruzione ufficiali della Giustizia amministrativa. Corte costituzionale, sentenza n. 209 del 2023.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l'ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell'autore.

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