mercoledì 28 ottobre 2026

Secondo il Consiglio di giustizia amministrativa, il reddito da lavoro irregolare non basta per il permesso UE di lungo periodo

Secondo il Consiglio di giustizia amministrativa, il reddito da lavoro irregolare non basta per il permesso UE di lungo periodo

Il requisito reddituale per ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non si riduce a una semplice disponibilità materiale di denaro. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza 22 aprile 2021, n. 353, ha affrontato il tema della rilevanza del reddito da lavoro irregolare. Il principio, segnalato sul portale della Giustizia amministrativa, riguarda la dimostrazione delle risorse economiche richieste per un titolo destinato a garantire stabilità di soggiorno.

Il principio giurisprudenziale

La pronuncia evidenzia l'irrilevanza del reddito proveniente da lavoro irregolare ai fini del rilascio del permesso CE, oggi UE, per soggiornanti di lungo periodo. La qualificazione dell'attività lavorativa e la possibilità di provare redditi secondo le regole applicabili non sono quindi profili secondari dell'istruttoria. Il titolo di lungo periodo non può essere ottenuto semplicemente allegando somme incassate al di fuori di un rapporto lavorativo regolare.

La disciplina di riferimento

L'articolo 9 del d.lgs. 286/1998 richiede, fra gli altri presupposti, un periodo di soggiorno regolare e la disponibilità di un reddito non inferiore alla soglia legislativamente prevista, oltre agli altri requisiti che dipendono dalla situazione concreta. Le verifiche devono essere condotte sulla normativa vigente al momento dell'istanza e sulle modalità di documentazione consentite. La sentenza del 2021 non va interpretata come una regola universale su qualsiasi somma percepita da uno straniero o su ogni diverso permesso di soggiorno.

La differenza tra lavoro svolto e reddito dimostrabile

Può accadere che una persona abbia effettivamente lavorato per mesi senza che il rapporto sia stato correttamente formalizzato dal datore. L'effettività della prestazione è rilevante sul piano del diritto del lavoro e delle eventuali pretese retributive e contributive, ma non elimina automaticamente i requisiti amministrativi del titolo di lungo periodo. L'eventuale regolarizzazione contributiva o la rettifica dei dati devono essere verificate nei loro effetti e tempi propri, senza presumere che incidano retroattivamente su qualsiasi procedimento già definito.

Come preparare una domanda solida

Prima della presentazione occorre ricostruire le annualità e i documenti reddituali pertinenti: dichiarazioni fiscali, certificazioni uniche, buste paga, contratti, comunicazioni obbligatorie e posizione contributiva. È essenziale verificare la coerenza dei dati e chiarire tempestivamente gli scostamenti. Per i nuclei familiari vanno inoltre considerati i criteri normativi specifici, evitando di sommare automaticamente entrate che potrebbero non essere utilmente computabili nel caso concreto.

Che cosa fare dopo un diniego

Il diniego deve essere esaminato nella sua motivazione: può riguardare il livello del reddito, la sua prova, la regolarità del rapporto oppure altri requisiti, come la continuità del soggiorno. Distinguere questi profili è determinante per stabilire se sia utile integrare la documentazione, chiedere accesso agli atti o proporre un rimedio giurisdizionale nei termini applicabili. Anche qui, la prova di un'attività materialmente svolta non equivale necessariamente alla prova amministrativa di un reddito rilevante per il permesso richiesto.

Le implicazioni operative

La decisione invita a non confondere la tutela del lavoratore contro il lavoro irregolare con i presupposti del titolo UE di lungo periodo. Sono entrambi ambiti importanti, ma rispondono a logiche e discipline differenti. Per un'istanza di soggiorno stabile la verifica preventiva della qualità documentale del reddito evita di costruire la domanda su elementi che l'amministrazione potrebbe legittimamente considerare non utilizzabili.

Pronuncia: Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza 22 aprile 2021, n. 353, Pres. De Nictolis, Est. Molinaro. Fonte istituzionale: Giustizia amministrativa, archivio delle pronunce in evidenza. Commento fondato sul principio ufficialmente segnalato; non vengono attribuite alla decisione ulteriori circostanze fattuali non verificate.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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