venerdì 30 ottobre 2026

Secondo il TAR Veneto, la scadenza del permesso per tirocinio non impedisce automaticamente la conversione

Secondo il TAR Veneto, la scadenza del permesso per tirocinio non impedisce automaticamente la conversione in lavoro subordinato

Il passaggio dal tirocinio al lavoro rappresenta una fase particolarmente delicata del percorso di soggiorno dello straniero. La sentenza del TAR Veneto n. 1711 del 4 luglio 2024 affronta una questione pratica: la scadenza del titolo originario può essere considerata, da sola, ragione sufficiente per respingere una domanda di conversione?

La fattispecie

Il ricorrente aveva richiesto la conversione del permesso per tirocinio in permesso per lavoro subordinato. La Prefettura di Padova aveva respinto l'istanza con un provvedimento notificato il 21 febbraio 2024, sostenendo che la domanda fosse tardiva poiché il permesso originario era scaduto prima dell'intervento normativo del decreto-legge 20/2023. L'interessato ha impugnato il diniego, prospettando vizi di istruttoria, motivazione e interpretazione della disciplina applicabile.

Il principio ricavabile dalla decisione

Il TAR Veneto ha affrontato l'erroneità di un approccio fondato sulla sola scadenza del permesso originario, nel contesto della conversione da tirocinio a lavoro subordinato. La controversia richiedeva l'esame della disciplina specifica, anche con riferimento all'art. 14, comma 6, del DPR 394/1999 e alle modifiche normative sopravvenute. Il principio pratico è che la scadenza non va trasformata in un automatismo ostativo sganciato dalle regole applicabili al titolo e alla fattispecie.

Che cosa controllare prima della conversione

La documentazione dovrebbe consentire di ricostruire il titolo posseduto, la sua scadenza, il momento della domanda, le condizioni del tirocinio e il rapporto di lavoro proposto. È indispensabile verificare la disciplina temporalmente applicabile e distinguere le conversioni possibili senza quote da quelle eventualmente soggette a condizioni ulteriori. L'esistenza di un datore disponibile all'assunzione non sostituisce di per sé le verifiche richieste dalla legge.

In caso di diniego

Un rigetto fondato esclusivamente sull'asserita tardività richiede di esaminare il contenuto del provvedimento, la data di notificazione e gli atti istruttori. Il difensore dovrà accertare se l'amministrazione abbia considerato la tipologia di permesso e il quadro legislativo pertinente. Non ogni conversione di un titolo scaduto è ammissibile: il giudizio deve rimanere individuale e rispettare i presupposti normativi.

Il valore della motivazione

La decisione mostra perché una corretta motivazione amministrativa sia essenziale. L'amministrazione deve collegare l'eventuale motivo ostativo al regime effettivamente applicabile, senza ridurre situazioni giuridiche diverse a un'unica formula. Il richiedente, dal canto suo, deve provare i presupposti di fatto e rispettare le forme procedurali vigenti.

Pronuncia e fonte

TAR Veneto, sentenza n. 1711 del 4 luglio 2024, relativa alla conversione da tirocinio a lavoro subordinato. Fonte e ricostruzione del caso: Melting Pot Europa, 8 luglio 2024.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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