lunedì 2 novembre 2026

Secondo il TAR Liguria, la domanda di permesso presentata troppo presto in Questura non giustifica la revoca del nullaosta al lavoro

Secondo il TAR Liguria, la domanda di permesso presentata troppo presto in Questura non giustifica la revoca del nullaosta al lavoro

Un lavoratore straniero, già entrato in Italia in forza di un nullaosta rilasciato nell'ambito del decreto flussi, si rivolge alla Questura per ottenere il permesso di soggiorno prima che sia formalmente concluso il procedimento davanti allo Sportello unico per l'immigrazione. Questa iniziativa può comportare la revoca del nullaosta? Il TAR Liguria, Sezione I, con sentenza 28 settembre 2026, n. 1083, ha risposto negativamente in un caso concreto, chiarendo che un'istanza erronea o sovrabbondante non costituisce, di per sé, una causa legale di revoca del titolo abilitativo all'ingresso.

Il procedimento e la contestazione della Prefettura

La ricorrente era entrata in Italia dopo il rilascio del nullaosta al lavoro nell'ambito della programmazione degli ingressi. Successivamente, tramite un centro di assistenza fiscale, aveva trasmesso alla Questura di Savona una domanda per ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il procedimento presso lo Sportello unico per l'immigrazione non era ancora terminato.

L'8 luglio 2025 la Prefettura di Savona comunicava il preavviso di revoca del nullaosta, ritenendo che la domanda parallela inoltrata alla Questura avesse alterato la corretta sequenza amministrativa. Il 19 luglio 2025 adottava il provvedimento definitivo di revoca. La lavoratrice impugnava l'atto deducendo, fra l'altro, carenza d'istruttoria, difetto di motivazione e violazione della disciplina del lavoro degli stranieri.

La decisione del giudice amministrativo

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Il punto decisivo non è la completa irrilevanza delle regole procedurali, ma la necessità che un provvedimento così incisivo si fondi su una causa prevista dalla normativa. Il giudice ha osservato che la presentazione anticipata di una domanda di permesso di soggiorno presso la Questura non figura, in quanto tale, fra le circostanze che giustificano la revoca del nullaosta ai sensi delle disposizioni esaminate.

L'articolo 22 del d.lgs. n. 286/1998 disciplina il procedimento di ingresso per lavoro subordinato e contempla specifici presupposti ostativi. L'articolo 42 del decreto-legge n. 73/2022, richiamato nella controversia, regola anch'esso ipotesi di rilascio e revoca collegate all'accertamento di elementi ostativi. Il TAR ha ritenuto che la Prefettura non potesse ampliare tali ipotesi fino a comprendere un errore procedurale che non comprometteva, da solo, la legittimità dell'iter già avviato.

La corretta gestione delle domande presentate all'ufficio sbagliato

La sentenza richiama un principio generale del procedimento amministrativo: quando una pubblica amministrazione riceve una domanda per la quale non è competente, deve indirizzarla all'ufficio competente e informare l'interessato, secondo le regole applicabili. Il TAR ricorda precedenti relativi proprio alla presentazione erronea di un'istanza di soggiorno alla Questura. Si tratta di un criterio utile per evitare che una sovrapposizione fra uffici si trasformi, senza fondamento normativo, nella perdita di una posizione già acquisita.

Ciò non equivale ad autorizzare il richiedente a ignorare le procedure del decreto flussi. La sequenza fra nullaosta, visto, ingresso e adempimenti successivi conserva la propria importanza. Ma l'amministrazione deve distinguere la domanda superflua da un vero elemento ostativo, come la mancanza di requisiti sostanziali o l'esistenza di circostanze per le quali la legge espressamente prevede la revoca.

Perché il successivo parere favorevole non ha chiuso la causa

Nel giudizio la pubblica amministrazione aveva segnalato che, il 4 giugno 2026, la Questura di Savona aveva espresso un parere favorevole sull'istanza del datore di lavoro e che il procedimento sarebbe proseguito. Aveva perciò chiesto al TAR di dichiarare cessata la materia del contendere.

Il giudice ha respinto tale richiesta, poiché non risultava dimostrato il pieno soddisfacimento dell'interesse della ricorrente. L'atto di revoca non era stato ritirato in autotutela, e la prosecuzione favorevole dell'istruttoria era soltanto prospettata. Una promessa di riesame o un parere favorevole non sono necessariamente equivalenti all'eliminazione degli effetti di un provvedimento amministrativo già adottato.

Indicazioni per difensori, datori di lavoro e lavoratori

Quando una Prefettura contesta la presentazione anticipata di una domanda alla Questura, occorre innanzitutto acquisire la comunicazione di avvio o di preavviso, il provvedimento conclusivo, il nullaosta, il visto, le ricevute di ingresso e i documenti trasmessi ai diversi uffici. La cronologia degli adempimenti è essenziale per comprendere se si tratti soltanto di un errore procedurale oppure di un problema che incide realmente sui requisiti di legge.

In presenza di un preavviso di revoca, le osservazioni difensive dovrebbero distinguere espressamente la condotta contestata dalle cause di revoca previste dalle norme pertinenti, senza limitarsi a invocare generici principi di buona amministrazione. Può essere utile chiedere che gli uffici si coordinino e che l'eventuale istanza presentata impropriamente venga trasmessa a quello competente.

Se è stata già disposta la revoca, occorre valutare tempestivamente il ricorso amministrativo o giurisdizionale appropriato e, quando vi siano i presupposti, la tutela cautelare. La sentenza del TAR Liguria dimostra anche l'importanza di verificare gli effetti concreti degli interventi sopravvenuti dell'amministrazione: soltanto la soddisfazione effettiva e integrale dell'interesse può giustificare la chiusura della controversia per cessata materia del contendere.

Limiti del precedente

La decisione non elimina le responsabilità derivanti dalla produzione di documenti falsi, dall'assenza dei requisiti di ingresso, dall'esistenza di reali motivi ostativi o dall'inadempimento degli obblighi legalmente previsti. Non dispone inoltre il rilascio automatico di ogni permesso di soggiorno. Si riferisce a una precisa causa di revoca: la presentazione di una domanda autonoma alla Questura mentre era ancora pendente l'iter regolarmente avviato presso la Prefettura.

La portata pratica è comunque significativa. L'amministrazione non può confondere un adempimento effettuato in modo improprio con un presupposto legale di decadenza, soprattutto quando la normativa prevede specifiche circostanze ostative e una sequenza di attività affidate a uffici diversi.

Conclusione

Secondo il TAR Liguria, l'errore consistente nell'invio anticipato e sovrabbondante di una domanda di permesso di soggiorno non legittima, da solo, la revoca del nullaosta al lavoro. Il rispetto delle procedure è necessario, ma altrettanto necessario è il rispetto del principio di legalità: un provvedimento sfavorevole deve fondarsi su requisiti e cause ostative previsti dalla legge, non su una sanzione amministrativa implicitamente costruita per un errore di instradamento della pratica.

Pronuncia e fonte verificabile: TAR Liguria, Sezione I, sentenza 28 settembre 2026, n. 1083, Presidente Caruso, estensore Pistilli, testo integrale. Normativa esaminata: d.lgs. 286/1998, artt. 22 e 24; d.l. 73/2022, art. 42; legge 241/1990, art. 3.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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