Secondo il TAR Bologna, la revoca del permesso UE di lungo periodo e il percorso terapeutico sono questioni distinte
La sentenza del TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sezione I, 16 giugno 2025, n. 719, affronta un problema delicato: quale effetto abbia una condanna per un reato particolarmente grave sulla conservazione del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e come debba essere considerato il contemporaneo svolgimento di un programma terapeutico collegato alla misura penale.
Il contesto della decisione
Il caso descritto nella relazione ufficiale del Tribunale riguarda uno straniero condannato per tentato omicidio che doveva completare un percorso terapeutico previsto in sede penale e svolgere un'attività lavorativa autorizzata nell'ambito della libertà vigilata. Il procedimento amministrativo riguardava la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. È essenziale distinguere la permanenza in Italia necessaria all'esecuzione di prescrizioni giudiziarie dalla titolarità di uno specifico documento di soggiorno.
Il principio affermato
Secondo la ricostruzione della pronuncia riportata dal TAR, la natura particolare del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo rende incompatibile il mantenimento del titolo con una condanna tanto grave nel caso in esame. La necessità di proseguire il programma terapeutico e di svolgere il lavoro prescritto ed autorizzato in regime di libertà vigilata, tuttavia, può legittimare la permanenza sul territorio nazionale pur in assenza di quel permesso. Il possibile rilascio di un titolo a tempo determinato potrà essere valutato dall'autorità competente al termine del programma.
La pronuncia non autorizza a concludere che qualsiasi condanna comporti automaticamente la revoca di ogni titolo di soggiorno. Le regole sui soggiornanti di lungo periodo, i presupposti di pericolosità e le garanzie applicabili richiedono sempre un'analisi del quadro normativo e delle circostanze. Né l'autorizzazione a svolgere un lavoro durante l'esecuzione di una misura penale coincide, di per sé, con il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro.
Le conseguenze pratiche
Per il professionista che assiste una persona in una situazione analoga è necessario tenere distinti tre piani. Il primo è il provvedimento della Questura che incide sul titolo di lungo periodo, con le motivazioni e le forme di tutela proprie. Il secondo è la disciplina dell'esecuzione penale e delle prescrizioni che rendono necessaria la presenza in Italia per un determinato periodo. Il terzo è la possibilità, da verificare con l'amministrazione competente, di un diverso titolo di soggiorno nei tempi e secondo i requisiti previsti dalla legge.
È opportuno acquisire la sentenza penale, i provvedimenti della magistratura di sorveglianza, la documentazione sanitaria e terapeutica pertinente, gli atti che autorizzano il lavoro, il provvedimento amministrativo di revoca e le comunicazioni successive. La presenza di un programma terapeutico non è un documento intercambiabile con il titolo di soggiorno, ma può avere rilievo autonomo nella valutazione della posizione personale.
La distinzione da non perdere
Il nucleo della decisione consiste nel non sovrapporre due effetti giuridici differenti: la perdita di un determinato status di soggiorno e la permanenza necessaria a completare un percorso disposto dall'autorità giudiziaria. Per decidere quale tutela utilizzare occorre valutare il titolo revocato, il contenuto esatto delle prescrizioni penali e gli eventuali margini per una successiva regolarizzazione. Nessuno di questi passaggi può essere sostituito da un'affermazione generica sull'integrazione o sulla pericolosità.
Fonte giudiziaria: TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sezione I, sentenza 16 giugno 2025, n. 719, Pres. Carpentieri, Est. Bertagnolli, sintetizzata nella relazione ufficiale del TAR Bologna per l'anno giudiziario 2026.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
Nessun commento:
Posta un commento