giovedì 29 ottobre 2026

Secondo il Tribunale di Roma, il permesso per protezione speciale non impedisce una nuova domanda di asilo

Secondo il Tribunale di Roma, il permesso per protezione speciale non impedisce una nuova domanda di asilo

Una persona già titolare di un permesso di soggiorno può chiedere che venga esaminata una nuova domanda di protezione internazionale senza dover prima rinunciare al titolo posseduto? La sentenza del Tribunale ordinario di Roma, XVIII Sezione civile, del 18 giugno 2025, procedimento R.G. 342/2025, offre una risposta rilevante per la tutela effettiva dei richiedenti e per le procedure davanti alle Questure.

La controversia: il titolo già posseduto e la domanda reiterata

Il caso riguardava una cittadina nigeriana che aveva un permesso di soggiorno per protezione speciale e intendeva formalizzare una domanda reiterata di protezione internazionale. La vicenda presentava profili di vulnerabilità legati alla tratta. La questione era la mancata formalizzazione della domanda: la titolarità di una protezione nazionale veniva opposta, sul piano amministrativo, all'accesso a una procedura volta a verificare la sussistenza dei presupposti dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.

La distinzione non è meramente nominale. La protezione speciale appartiene al sistema nazionale delle garanzie contro l'allontanamento e ha un proprio regime; lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria rispondono invece a presupposti definiti dal diritto dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali. Sono posizioni giuridiche differenti, la cui verifica non può essere assorbita automaticamente dall'esistenza di un altro permesso.

Che cosa ha deciso il Tribunale

Con sentenza del 18 giugno 2025 il Tribunale di Roma ha escluso che il permesso per protezione speciale osti, di per sé, alla presentazione e all'esame della nuova domanda. Ha ordinato alla Questura la formalizzazione della domanda reiterata della ricorrente e la sua sottoposizione all'esame secondo la disciplina applicabile. Non ha, con ciò, riconosciuto automaticamente lo status di rifugiato né affermato che ogni domanda reiterata sia fondata: ha distinto l'accesso alla procedura dall'esito della valutazione di merito.

È questo il punto decisivo. Pretendere una rinuncia preventiva al titolo nazionale per poter accedere all'esame della domanda internazionale creerebbe una discontinuità di tutela non giustificata dalla diversità degli istituti. L'amministrazione deve invece trattare l'istanza secondo le regole della procedura di protezione, comprese quelle specifiche relative alle domande reiterate.

La rilevanza pratica per Questure e difensori

La prima conseguenza operativa riguarda la presentazione della domanda: il richiedente dovrebbe conservare la prova della manifestazione di volontà e dell'eventuale tentativo di formalizzazione, compresi appuntamenti, comunicazioni e ricevute. In caso di rifiuto o inerzia, è opportuno chiedere che l'ufficio espliciti per iscritto la ragione dell'impedimento, senza confondere la disponibilità di un titolo di soggiorno con una decisione sull'ammissibilità o sul merito della protezione internazionale.

Il difensore deve verificare attentamente la natura della precedente decisione, gli eventuali nuovi elementi posti a fondamento della domanda reiterata, il quadro normativo vigente al momento dell'istanza e le circostanze personali. In particolare, quando emergano successivamente fatti di tratta, sfruttamento o violenza, occorre rappresentarli con precisione e con la documentazione concretamente disponibile. La decisione romana non elimina i requisiti e i controlli previsti dalla legge, ma contrasta un ostacolo procedurale fondato sul solo possesso del permesso nazionale.

La distinzione tra diritto di chiedere protezione e diritto di ottenerla

Due passaggi non devono essere sovrapposti. Un conto è il diritto di accedere alle autorità competenti perché la domanda sia registrata e valutata; diverso è l'accertamento delle condizioni sostanziali di protezione, che richiede un esame individuale. Questa distinzione protegge sia la persona, che non può essere esclusa a priori dalla procedura, sia la correttezza dell'istruttoria amministrativa, che deve restare rigorosa e verificabile.

La sentenza mostra come un procedimento di immigrazione possa incidere concretamente sulla continuità del soggiorno e sulle garanzie personali. La sua portata va però ricondotta al caso deciso e al principio effettivamente affermato, senza trasformare un precedente di merito in una regola indiscriminata su ogni categoria di permesso o di domanda.

Pronuncia e fonte

Tribunale ordinario di Roma, XVIII Sezione civile – Diritti della persona e immigrazione, sentenza 18 giugno 2025, R.G. 342/2025. Testo della decisione e ricostruzione disponibili presso ASGI: scheda e accesso alla pronuncia.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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