lunedì 2 novembre 2026

Secondo il TAR Lombardia, una condanna non automaticamente ostativa non basta da sola a negare il rinnovo del permesso

Secondo il TAR Lombardia, una condanna non automaticamente ostativa non basta da sola a negare il rinnovo del permesso

Il rinnovo del permesso di soggiorno può essere negato in ragione di precedenti penali. Ma l'esistenza di una condanna non consente sempre alla Questura di prescindere dall'esame delle circostanze individuali: occorre anzitutto distinguere le fattispecie che il legislatore considera ostative da quelle per cui l'amministrazione deve compiere una valutazione concreta della pericolosità. Su questo punto offre un'importante indicazione la sentenza n. 2945 del 5 giugno 2026 del TAR Lombardia, Milano, Sezione III.

La vicenda esaminata dal giudice amministrativo

Una cittadina straniera, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato nel novembre 2020, ne aveva richiesto il rinnovo il 2 novembre 2021. Con decreto del 30 dicembre 2022, notificato il 19 gennaio 2023, la Questura di Milano aveva respinto la domanda, attribuendo rilievo decisivo a una condanna per il reato previsto dall'articolo 578 del codice penale. Contestualmente erano stati notificati anche atti relativi all'allontanamento dal territorio nazionale.

Nel ricorso la persona interessata contestava, tra l'altro, il fatto che il provvedimento avesse identificato la condanna come indice sufficiente di pericolosità, senza confrontarsi con gli elementi favorevoli emergenti dalla medesima sentenza penale e dalla sua situazione personale. Erano stati richiamati la sospensione condizionale della pena, la prognosi favorevole sulla condotta futura, l'assenza di precedenti, la presenza della madre convivente in Italia e l'inserimento in un percorso lavorativo.

La difesa aveva inoltre lamentato il mancato preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990. È essenziale, tuttavia, distinguere queste allegazioni dalla decisione effettivamente assunta: il TAR ha accolto il ricorso per il difetto di istruttoria e motivazione sulla pericolosità individuale, ritenendo assorbente tale profilo rispetto all'ulteriore censura procedimentale.

Il principio affermato dal TAR: la condanna deve essere collocata nel suo contesto

Il Collegio ha osservato che il reato di cui all'articolo 578 c.p. non rientra nel catalogo delle fattispecie automaticamente ostative richiamate dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 286/1998, secondo il quadro considerato nella controversia. Ne discende che l'autorità non poteva fermarsi al mero dato della condanna: doveva formulare un giudizio individualizzato, effettivo e motivato, capace di tenere conto delle peculiarità della vicenda e degli elementi disponibili.

Il TAR non ha minimizzato la gravità della fattispecie penale. Ha invece censurato un metodo decisionale selettivo: la Questura aveva tratto dalla pronuncia penale soltanto l'aspetto sfavorevole, omettendo di valutare le ragioni che avevano indotto il giudice penale a concedere il beneficio della sospensione condizionale e a formulare una prognosi positiva. Il giudizio sulla possibile pericolosità futura, infatti, non può fondarsi esclusivamente sulla qualificazione astratta del fatto quando la legge richiede una valutazione discrezionale.

Secondo il Collegio, l'amministrazione avrebbe dovuto confrontarsi anche con l'evoluzione della condizione personale, con i rapporti familiari in Italia e con il percorso di inserimento socio-lavorativo allegato dalla ricorrente. Non si tratta di elementi che determinano automaticamente il rilascio del permesso: sono elementi che impongono di spiegare perché, nonostante la loro presenza, le esigenze di sicurezza pubblica debbano eventualmente prevalere.

L'esito: annullamento del diniego, non rinnovo automatico

Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di diniego, reputando insufficiente la motivazione adottata dalla Questura. La decisione implica che l'amministrazione torni a pronunciarsi esercitando il proprio potere secondo i criteri indicati dal giudice. Non significa che ogni straniero condannato abbia diritto a un permesso di soggiorno né che una condanna di particolare gravità sia giuridicamente irrilevante.

Va tenuto distinto anche il tema della tutela rafforzata delle relazioni familiari: l'esistenza di legami in Italia richiede un esame appropriato nei casi previsti dalla legge, ma non autorizza ad affermare che ogni convivenza produca identiche garanzie, a prescindere dal tipo di titolo di soggiorno e dalla normativa applicabile.

Le ricadute operative nella gestione delle pratiche

1. Qualificare esattamente il reato e il suo regime ostativo. Un difensore non dovrebbe impostare il ricorso limitandosi a invocare in astratto il radicamento dello straniero. Deve prima verificare l'esatta fattispecie di condanna, il suo inserimento o meno nelle previsioni ostative, l'epoca degli atti e la disciplina vigente ratione temporis. In presenza di un impedimento tipizzato, la struttura della valutazione è diversa da quella richiesta per un reato non automaticamente ostativo.

2. Leggere integralmente la sentenza penale. Dispositivo, motivazione, circostanze del fatto, eventuali benefici e valutazioni prognostiche possono essere rilevanti. La Questura non può essere criticata in modo efficace per un esame incompleto se neppure la difesa produce e illustra gli atti necessari a ricostruire il quadro.

3. Documentare l'eventuale evoluzione della posizione. Contratti di lavoro, comunicazioni obbligatorie, redditi, situazione abitativa, rapporti familiari e condotte successive alla sentenza devono essere valutati secondo la loro effettiva pertinenza. La mera produzione indistinta di certificati non sostituisce la spiegazione del loro rapporto con il giudizio di pericolosità.

4. Verificare la motivazione dell'atto amministrativo. È diverso richiamare una condanna, descrivere la gravità dei fatti e formulare un giudizio individualizzato sui rischi attuali. Occorre verificare se il provvedimento abbia esaminato gli elementi favorevoli e se abbia spiegato, anche per escluderne la rilevanza, perché non siano sufficienti.

5. Distinguere i motivi del ricorso. Difetto di istruttoria, carenza di motivazione, mancato preavviso di rigetto e omessa considerazione dei legami familiari sono questioni con presupposti non sempre coincidenti. Nel caso milanese il giudice non ha deciso in via autonoma ogni doglianza: l'accoglimento del motivo principale ha reso superfluo esaminare il resto.

Tra potere di controllo e dovere di motivazione

La sentenza è rilevante perché riafferma una regola di legalità amministrativa: quando la legge non predetermina un effetto ostativo automatico, il potere discrezionale deve essere esercitato attraverso un'istruttoria reale, non mediante formule standardizzate. Il giudizio individualizzato non rappresenta un indebolimento della sicurezza pubblica. Al contrario, rende le decisioni controllabili e consente di distinguere situazioni differenti, valorizzando la tutela della collettività e le garanzie proprie dello Stato di diritto.

Riferimenti: TAR Lombardia, Milano, Sezione III, sentenza 5 giugno 2026, n. 2945/2026, ricorso n. 441/2023. Testo della decisione; analisi e collegamento al provvedimento ufficiale. Per ogni pratica va verificato il quadro legislativo applicabile al momento dell'adozione dell'atto, comprese le modifiche normative sopravvenute.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista;
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione;
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell'Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo;
ORCID: 0009-0004-7030-0428.
Articolo redatto con l'ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell'autore.

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