Secondo il TAR Calabria, il permesso per protezione speciale può ancora essere convertito in lavoro: la disciplina transitoria
La riforma introdotta dal decreto-legge n. 20 del 2023 ha modificato profondamente il sistema della protezione speciale e le possibilità di conversione del relativo titolo in permesso per lavoro. Non tutte le situazioni sorte prima della riforma, tuttavia, sono soggette alla nuova disciplina nello stesso modo. Il TAR Calabria, Catanzaro, Sezione II, con sentenza 7 marzo 2025, n. 460, ha affrontato una questione di particolare rilevanza pratica: l'applicazione della disposizione transitoria ai titoli di soggiorno per protezione speciale rilasciati dal Questore a seguito della procedura di protezione internazionale.
Il problema interpretativo
Il decreto-legge n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023, ha eliminato alcune precedenti ipotesi di conversione previste dall'art. 6, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286/1998. L'art. 7, comma 3, ha tuttavia dettato una clausola di salvaguardia per determinati permessi per protezione speciale già rilasciati e in corso di validità, contemplando il rinnovo una sola volta con durata annuale e la facoltà di conversione in lavoro ove sussistano i requisiti.
Il nodo era stabilire se la possibilità di conversione fosse limitata ai titoli richiamati testualmente dall'art. 19, comma 1.1, terzo periodo, del Testo unico oppure comprendesse anche i permessi per protezione speciale emessi ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 25/2008, in relazione ai medesimi presupposti sostanziali.
Il principio affermato dalla sentenza n. 460/2025
Il TAR Calabria ha accolto un'interpretazione non restrittiva della disciplina transitoria: i permessi per protezione speciale rilasciati prima della riforma, ancora validi nel periodo rilevante, conservano la possibilità di conversione in permessi per lavoro quando ricorrano i requisiti prescritti. La correlazione fra i titoli emessi ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 25/2008 e i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286/1998 impedisce di escludere automaticamente i primi dalla clausola transitoria soltanto per il diverso percorso procedurale di rilascio.
La conclusione riguarda una determinata categoria di titoli e la successione temporale delle norme. Non equivale ad affermare che ogni permesso per protezione speciale oggi rilasciato sia convertibile, né che la conversione avvenga senza una domanda e senza prova dei requisiti lavorativi.
Le verifiche necessarie nella pratica
Prima di presentare la domanda o di impugnare un diniego è essenziale ricostruire la data di rilascio del permesso, il suo fondamento normativo, la validità del titolo al momento rilevante e l'eventuale presentazione di precedenti istanze. Occorre poi esaminare il rapporto di lavoro e la documentazione richiesta per il titolo richiesto: la mera titolarità della protezione speciale non sostituisce le condizioni proprie della conversione.
Se la Questura oppone un diniego facendo leva esclusivamente sulla riforma del 2023, è opportuno verificare se abbia effettivamente considerato la disposizione transitoria e la tipologia del titolo rilasciato. Le circostanze individuali possono incidere sulla scelta dello strumento di tutela e sulla competenza giurisdizionale.
La lezione della pronuncia
La disciplina dell'immigrazione non può essere letta ignorando il momento in cui il titolo è stato rilasciato e il regime normativo che lo accompagnava. Il giudizio sulla convertibilità richiede una ricostruzione puntuale dei fatti e delle disposizioni transitorie: è questo il profilo centrale della pronuncia calabrese, utile tanto al cittadino straniero quanto al professionista che ne assiste la posizione.
Fonte giurisprudenziale: TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, sentenza 7 marzo 2025, n. 460, Pres. Correale, Est. Carchedi. Pronuncia riportata nella relazione ufficiale del TAR Calabria sull'anno giudiziario 2026.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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