Secondo il TAR Lazio, per la cittadinanza non basta l'iscrizione anagrafica: il problema dei permessi stagionali
Il TAR Lazio, Roma, Sezione V-bis, con sentenza 10 luglio 2026 n. 12612 (R.G. 4273/2025), ha esaminato una questione concreta: come computare i dieci anni di residenza legale richiesti dall'art. 9, comma 1, lettera f), della legge 91/1992 ai fini della concessione della cittadinanza italiana quando nel periodo considerato figurano titoli per lavoro stagionale.
Il caso
Il ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza il 29 marzo 2022. Il Ministero, con provvedimento del 17 marzo 2025, l'aveva dichiarata inammissibile perché la documentazione non dimostrava una residenza legale continuativa nell'intero decennio precedente. Due permessi per lavoro stagionale, con durata limitata, non assicuravano la continuità del soggiorno oltre la rispettiva scadenza. Nel frattempo l'interessato aveva ottenuto un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo dal 7 agosto 2014.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha distinto l'iscrizione nei registri anagrafici dalla condizione di soggiorno legale ai fini della cittadinanza: la prima non sana da sola periodi privi di un titolo idoneo. Un permesso stagionale autorizza il soggiorno durante la sua validità, ma non costituisce, per sua natura, prova di una permanenza regolare senza interruzioni nei periodi successivi. Di conseguenza, nel caso concreto non risultava integrato il requisito decennale alla data della domanda originaria.
La sentenza ha tuttavia segnalato, senza concedere la cittadinanza, che l'interessato avrebbe potuto presentare una nuova domanda valorizzando gli elementi sopravvenuti, se la residenza legale continuativa risultasse maturata dal 2014. È una distinzione importante: il rigetto di un ricorso contro una precedente domanda non equivale necessariamente all'impossibilità di presentare una nuova istanza in presenza di presupposti successivi.
Quali documenti controllare prima della domanda?
La verifica non deve limitarsi al certificato storico di residenza. Occorre ricostruire la successione dei permessi di soggiorno, le date di scadenza, le domande di rinnovo e i relativi effetti giuridici, gli eventuali periodi di assenza e la condizione anagrafica. In presenza di titoli stagionali, è decisivo verificare come siano stati coperti i periodi intercorrenti tra un titolo e l'altro.
Se la Prefettura contesta la continuità, la strategia difensiva deve partire da una cronologia documentata. Non basta affermare di avere vissuto stabilmente in Italia; occorre affrontare il problema della residenza legale in senso tecnico. Qualora siano maturati successivamente i presupposti, va considerata anche la presentazione di una nuova domanda, distinta dall'impugnazione dell'atto precedente.
Il principio operativo
La sentenza n. 12612/2026 non nega valore legale al soggiorno stagionale per la sua durata effettiva: chiarisce che quel titolo non rende automaticamente legale e ininterrotto il periodo successivo alla scadenza. L'istruttoria sulla cittadinanza deve quindi essere preparata con particolare attenzione alle discontinuità documentali e normative.
Fonte: TAR Lazio, Roma, Sezione V-bis, sentenza 10 luglio 2026, n. 12612, R.G. 4273/2025. Testo integrale della pronuncia; portale della Giustizia amministrativa.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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